Contratto mediante il quale il creditore (cedente) trasferisce con il solo consenso legittimamente manifestato il diritto di credito a un terzo (art. 1260 c.c.). La legge disciplina tale figura come schema parziale di negozio. In concerto, pertanto, esistono la cessione a titolo oneroso, a titolo gratuito, in funzione di pagamento, a scopo di garanzia (v. Causa del negozio giuridico). La cessione può avere a oggetto qualsiasi credito, purché non ne sia vietato il trasferimento e abbia natura non strettamente personale. L’eventuale esclusione pattizia della cedibilità del credito non è, tuttavia, opponibile al cessionario se non si prova che egli ne era a conoscenza al momento della cessione. Per l’efficacia della cessione tra cedente e cessionario non è necessario il consenso del debitore (ceduto), ma il cedente, se la cessione avviene a titolo oneroso, è tenuto a garantire solo l’esistenza del credito (nomen verum), non già la solvibilità del debitore (nomen bonum), a meno che non abbia assunto espressamente anche tale garanzia. Il credito si trasferisce con tutte le garanzie e i privilegi dai quali era assistito. Rispetto al ceduto, la cessione ha effetto soltanto quando egli l’abbia accettata o gli sia stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato se il cessionario prova che il debitore era a conoscenza dell’avvenuta cessione. Se il cedente ha compiuto più atti di cessione a diverse persone, prevarrà quella c. che sia stata notificata per prima al debitore o che questi abbia accettato per prima con atto di data certa (art. 1260 c.c.).
Cessione del credito a scopo di garanzia. - La cessione del credito a scopo di garanzia è attuata dal creditore cedente a un terzo cessionario al fine di garantire l’adempimento di un debito. L’istituto, inizialmente disciplinato in talune leggi speciali per garanzie particolari (per es., l. n. 958/1949; l. n. 968/1953 ecc.), ha avuto al di fuori di queste fattispecie una notevole diffusione, giustificata dal fatto che sovente nella pratica degli affari un soggetto imprenditore, pur titolare di crediti verso terzi (per es., non ancora esigibili), debba fronteggiare un’esigenza di liquidità e richieda un finanziamento offrendo in garanzia detti crediti. La figura viene considerata come ammissibile (d.lgs. n. 170/2004), in quanto non solo la garanzia è causa idonea al trasferimento di un diritto, ma anche perché non sussistono, almeno di regola, quelle ipotesi di abuso, in senso ampio, che sono a fondamento del divieto del patto commissorio.