Il patto commissorio è l’accordo con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento di un debito nel termine fissato, la proprietà della cosa posta a garanzia dell’adempimento passi al creditore. Il Codice civile lo vieta espressamente agli artt. 1963 e 2744, prendendo in considerazione i beni oggetto di anticresi, pegno ed ipoteca, e stabilendo come conseguenza la nullità del patto, anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno o alla conclusione del contratto di anticresi. Il divieto del patto commissorio ha origini assai antiche, ma sulla sua ratio permangono tuttora grandi incertezze in dottrina.