L’offerta (o proposta) di contratto è il primo anello del processo di formazione (trattativa) di un contratto. Essa viene rivolta da un soggetto ad altro soggetto (o più soggetti) destinatario della medesima e deve contenere gli elementi essenziali del contratto che si vuole stipulare. Di fronte all’offerta il destinatario può rimanere indifferente e interrompere così, fin dall’inizio, il procedimento; può accettarla nei suoi precisi termini e dare esecuzione al contratto, informando della decisione il proponente (art. 1326 c.c.); può anche formulare un’accettazione non perfettamente conforme all’offerta, la quale deve essere valutata come nuova offerta di contratto avanzata dal precedente destinatario. L’offerta è revocabile, se non sia stata presentata diversamente (irrevocabile; art. 1329 c.c.) e finché il contratto non sia perfezionato con l’accettazione e la sua comunicazione al proponente. Tuttavia, se il destinatario ha intrapreso in buona fede l’esecuzione del contratto prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a dare un indennizzo per le spese e le perdite subite a causa dell’esecuzione iniziata del contratto. Salvo poche eccezioni, l’efficacia dell’offerta come tale (quando il contratto non sia stato ancora concluso) viene a mancare a seguito della morte o della sopravvenuta incapacità del proponente. L’offerta si presume pervenuta a conoscenza del destinatario al momento in cui giunge all’indirizzo del medesimo, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia (art. 1335 c.c.).