Nel diritto dei contratti, l’atto con cui un soggetto esprime il suo consenso a una proposta contrattuale rivoltagli: il contratto si conclude infatti (salve le eccezioni previste dal legislatore) nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326 c.c.). L’accettazione è un atto recettizio (v. Dichiarazione) ed è revocabile purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione; questa deve giungere al proponente nel termine da questi stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o gli usi; il proponente può però ritenere efficace un’a. tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte. Il proponente può imporre per l’accettazione un particolare onere di forma: in questo caso un’accettazione data in forma diversa non ha effetto. Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a una nuova proposta.
Sull’accettazione dell’eredità v. Erede e eredità.