Indagine straordinaria di carattere transitorio ordinata dall’autorità competente a un organo appositamente creato e designato per ottenere mediante perizie, ispezioni, esami di documenti, investigazioni, ecc. un complesso di conoscenze intorno a un fatto speciale, sul quale manchino o siano insufficienti le normali fonti d’informazione.
Insieme alle interpellanze e alle interrogazioni (➔ interrogazione parlamentare), e alle indagini conoscitive, costituiscono uno dei mezzi attraverso cui si esplica la funzione ispettiva del Parlamento. Possono essere monocamerali o bicamerali, e possono essere istituite o con una legge o con una delibera non legislativa. Tradizionalmente, si tende a distinguere due diversi tipi di i.: l’i. legislativa, avente a oggetto la raccolta di informazioni utili ai fini della approvazione di future leggi, e l’i. politica, avente a oggetto l’operato del governo e dei poteri pubblici.
Durante l’esperienza statutaria era tacitamente ammessa la possibilità, da parte del Parlamento, di promuovere delle i, conformemente a quanto era previsto in altre esperienze costituzionali. La dottrina maggioritaria, tuttavia, riteneva necessario che tale istituzione avvenisse tramite legge, in modo da conferire alla commissione poteri coattivi anche su soggetti esterni alle Camere. La Costituzione repubblicana disciplina la materia nell’art. 82 (cfr. anche art. 162-163 reg. Senato; art. 140-142 reg. Camera) e ammette la possibilità per ciascuna Camera di istituirle su materie di pubblico interesse. La disposizione è stata unanimemente interpretata nel senso che resta salva la possibilità di istituire anche commissioni bicamerali. In linea di massima, queste ultime sono istituite con legge, mentre per quelle monocamerali è sufficiente la deliberazione di un ramo del Parlamento.
Le commissioni di i. devono essere formate, al pari delle commissioni permanenti, in modo da rispecchiare la proporzione dei diversi gruppi parlamentari. A differenza di quel che accade in Germania, dove l’istituzione di commissioni di i. è obbligatoria qualora lo richieda una minoranza qualificata di parlamentari, nel nostro ordinamento tale scelta è rimessa alla volontà della maggioranza: l’art. 162 del regolamento del Senato, infatti, si limita a stabilire che, qualora lo richiedano un decimo dei senatori, la proposta deve essere discussa entro tempi certi in aula, ma resta salva la possibilità, da parte della maggioranza, di bocciarla in sede di deliberazione. Le commissioni di i. procedono alle indagini con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell’autorità giudiziaria: possono, quindi, acquisire documenti e/o interrogare testimoni, anche in forma coattiva. A questo proposito, si è posto il problema se le commissioni di i. istituite con legge possano avere poteri maggiori a quelli dell’autorità giudiziaria (come nel caso della commissione sul cosiddetto caso Moro, la cui legge istitutiva, la 579/1979, il cui art. 4 rendeva inopponibili alla commissione sia il segreto di Stato sia il segreto di ufficio sia il segreto bancario): la dottrina maggioritaria lo ha negato recisamente, ma non mancano opinioni diverse. Inoltre, sempre in virtù del parallelismo con l’autorità giudiziaria, ci si è chiesti se le commissioni di i. siano tenute, nello svolgimento dei propri lavori, all’osservanza del segreto, oppure se debba prevalere il principio della pubblicità dei lavori: la prassi è stata oscillante (nel caso della commissione di i. sulla loggia massonica P2 tutte le sedute erano pubbliche, ma ci sono stati molti casi in cui è stato imposto il segreto), mentre la giurisprudenza costituzionale ha ammesso che le commissioni sono libere di organizzare i propri lavori «in funzione del conseguimento dei fini istituzionalmente ad esse propri» (Corte cost., sent. 231/1975). La Corte costituzionale ha riconosciuto nelle commissioni di i. un soggetto legittimato a essere parte di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (cfr. ord. nr. 228 e 229 del 1975, sulla cosiddetta Commissione antimafia, e la già citata sent. 231/1975).
Appartiene alla categoria degli atti ricognitivi che sono preceduti da un procedimento di indagine e si concludono con l’adozione di una dichiarazione di scienza relativa ai fatti accertati. Attraverso il procedimento di indagine in cui si articola l’inchiesta si accertano fatti o situazioni, in relazione alle quali, a motivo del loro carattere di straordinarietà, si rende necessario attivare una sede peculiare di acquisizione di conoscenza. In considerazione di tale caratteristica, l’espletamento dell’i. è di solito affidato a organi appositamente costituiti, composti da soggetti estranei all’amministrazione. All’acquisizione dei fatti tramite i. può provvedere la pubblica amministrazione durante lo svolgimento della fase istruttoria del procedimento amministrativo. Nell’ambito di questa fase procedimentale, la legge prevede che possa essere disposto il compimento degli atti necessari all’accertamento d’ufficio dei fatti che costituiranno oggetto di valutazione ai fini della decisione.
Al fine di acquisire materiale utile per la risoluzione di controversie civili o penali derivanti da sinistri marittimi, il codice della navigazione prevede una procedura di istruzione preventiva nelle forme dell’i. sommaria e dell’i. formale. Benché la disciplina delle i. si collochi tra le disposizioni processuali del codice, a esse viene riconosciuto carattere amministrativo, in quanto dirette ad accertare anche fatti rilevanti per la sicurezza della navigazione. All’i. sommaria procede l’autorità marittima o consolare, quando giunga notizia di un evento dannoso connesso alla navigazione e consta di indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro, nonché dei provvedimenti necessari a evitare la dispersione delle prove. L’i. formale mira ad accertare le cause e le responsabilità del sinistro, e viene disposta d’ufficio quando risulta che il fatto può essere avvenuto per dolo o colpa. I fatti che risultano dalla relazione conclusiva dell’inchiesta formale si danno per accertati, salvo l’esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia interesse.