Con tale termine si definiscono i beni che compongono il patrimonio culturale nazionale, nei suoi svariati aspetti: storico, artistico, archeologico, architettonico, ambientale, etno-antropologico, archivistico, librario, e altri che costituiscano testimonianza di valore storico-culturale; si includono in questo ambito anche le attività culturali, ossia quelle attività rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte. In Italia l’espressione è divenuta di uso comune dopo l’istituzione del relativo Ministero (1975), soppiantando quella, precedente e più limitata, di Antichità e belle arti.
Beni culturali. - L’interesse istituzionale nei confronti dei beni culturali è rivolto alla loro tutela, conservazione, valorizzazione. A tale proposito riveste particolare importanza l’attenzione alla loro individuazione, che nel corso dei secoli XX e XXI ha avuto riscontro in un’ampia definizione normativa. Tra i beni culturali rientrano cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà, cose di interesse numismatico, manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, nonché libri, stampe e incisioni di particolare rarità, carte geografiche, spartiti musicali e fotografie aventi carattere di rarità e pregio artistico, ville, parchi e giardini che abbiano interesse storico o artistico. Sono altresì beni culturali quelle cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante; collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse storico o artistico; beni archivistici e librari; altri beni specificamente definiti, come quelli cinematografici, audiovisivi, e altri che abbiano valore di testimonianza di civiltà. Si individuano dunque varie categorie di beni culturali, attinenti ad aree disciplinari omogenee.
Beni archeologici. - All’interno di tale categoria rientrano le aree, i musei e gli scavi, caratterizzati da testimonianze, manufatti e segni delle trasformazioni apportate dall’uomo, provenienti dall’abbandono di remoti stanziamenti. Lo stato di conservazione di tali beni può richiedere interventi di restauro e un’interpretazione, per permetterne la comprensione quali testimonianze storiche di un contesto culturale. L’azione di tutela implica la salvaguardia del patrimonio noto e la sua fruizione tramite musei e parchi archeologici, oltre alla protezione di quelle aree che, in base a risultati dello studio sistematico del territorio, possono essere ritenute potenziali riserve di tali beni.
Beni architettonici e ambientali. - La categoria ricomprende i beni immobili e parti dell’ambiente costruito, complessi immobili considerati anche nel rapporto con l’ambiente circostante e nell’aspetto caratteristico e tradizionale; aree con caratteri di singolarità e valore paesaggistico, geologico, naturalistico, ambientale, come parchi e riserve, panorami e punti di vista panoramici, territori costieri, circostanti ai laghi, fiumi e corsi d’acqua, cime montuose, vulcani, ghiacciai, boschi e foreste.
Beni artistici e storici. - Si tratta di beni che costituiscono il patrimonio artistico cosiddetto mobile (decorazioni; sculture; dipinti, disegni, stampe e grafica in genere; arredi, corredi e oggetti sacri e profani ecc.). Di particolare rilevanza in questo settore sono gli interventi di tutela, volti al recupero di opere trafugate o altrimenti alienate, anche in frangenti bellici.
Beni scientifici. - Si tratta di beni pertinenti alla natura (flora, fauna, minerali) e creati dall’uomo per dimostrazioni scientifiche che, spesso raccolti in collezioni e musei, hanno assolto funzione didattica e dimostrativa e conservano valore intrinseco assoluto e storico.
Beni archivistici e librari. - Raccolte di biblioteche, archivi, singoli documenti pubblici e quelli privati se di notevole interesse storico.
Beni etno-antropologici. - Beni di pertinenza delle arti e tradizioni popolari e della cultura materiale, in stretta connessione con il contesto di provenienza.
Altre categorie residuali. - Categorie speciali di beni, a prescindere dalla loro specifica inclusione in quelle citate, sono poi considerati affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri ornamenti di edifici, esposti o meno alla pubblica via; studi d’artista individuati con decreto ministeriale; aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale; fotografie ed esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento o comunque registrate, nonché documentazioni di manifestazioni sonore o verbali, comunque registrate, la cui produzione risalga a oltre 25 anni; mezzi di trasporto aventi più di 75 anni; beni e strumenti aventi interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di 50 anni. La legge può individuare in ogni caso altri beni da assoggettare alla disciplina dei beni culturali in quanto rappresentano testimonianza avente valore di civiltà.
Il regime giuridico. - La qualificazione di beni culturali comporta alcune significative conseguenze, quali l’assoggettamento del bene stesso a vincoli di varia natura, finalizzati a consentirne la fruizione. Tale assunto trova la sua massima espressione quando i beni culturali fanno parte del patrimonio dello Stato o di altri soggetti pubblici; ma anche i beni culturali di proprietà privata sono sottoposti a particolari forme di tutela (restrizioni in ordine a conservazione, circolazione, esportazione, alienazione). Le finalità di tutela e conservazione di tali beni si associano d’altra parte strettamente a quelle inerenti alla loro valorizzazione, attraverso attività di promozione culturale come interventi di sostegno finanziario, predisposizione o gestione di strutture, iniziative di integrazione tra attività culturali e didattiche, di ricerca, di formazione professionale, sviluppo di nuove o meno note espressioni culturali e artistiche anche in relazione all’impiego di tecnologie in evoluzione.
Il regime fiscale. - Il regime fiscale dei beni identificati come culturali e di interesse pubblico è regolato da diverse normative, che tendono a garantire un trattamento agevolato degli stessi. Secondo la l. n. 512/1982 (art. 1), che ha disposto l’inserimento dell’art. 5 bis all’interno del d.P.R. n. 601/1973, non concorrono alla formazione del reddito, ai fini IRPEF, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a usi culturali (musei, biblioteche, archivi, cineteche), come pure quelli derivanti da terreni aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta di pubblico interesse dal ministero per i Beni culturali e ambientali. Quanto ai beni culturali intesi quali beni che presentano un interesse storico, artistico, archeologico o antropologico, attualmente disciplinati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004, già l. n. 1089/1939 relativa alla «tutela delle cose d’interesse artistico o storico»), sono previste specifiche agevolazioni per la determinazione del reddito (l. n. 413/1991, art. 11, co. 2) e aliquote agevolate ai fini IVA per i casi di cessione o importazione di tali beni. L’ordinamento tributario italiano prevede inoltre la possibilità di effettuare il pagamento delle imposte dirette mediante la cessione di beni culturali mobili o immobili (d.P.R. n. 602/29 settembre 1973, art. 28 bis). La procedura si attiva con una proposta di cessione del contribuente e coinvolge il ministero dei Beni culturali e ambientali, che attesta le caratteristiche dei beni oggetto della cessione e stabilisce con decreto il valore e le condizioni della cessione.
Beni pubblici e di interesse pubblico
Concessioni amministrative su risorse naturali di Maria De Benedetto