Sigla di Imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con d.p.r. 597/1973, e ora disciplinata dal titolo I del d.p.r. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi, t.u.i.r.), è l’imposta diretta sul reddito che colpisce le persone fisiche nell’ordinamento tributario nazionale. L’IRPEF ha carattere personale e progressivo; è un’imposta periodica dovuta per anni solari (e in alcuni casi per anni sociali), a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria tendenzialmente autonoma. Soggetti passivi dell’IRPEF, ai sensi dell’art. 2 del t.u.i.r., sono le persone fisiche residenti nel territorio italiano per i redditi ovunque prodotti (secondo il principio del cosiddetto world-wide taxation principle) e le persone fisiche non residenti per i soli redditi prodotti sul territorio italiano (secondo il principio del cosiddetto source taxation principle). Un soggetto è considerato residente nel territorio dello Stato qualora per la maggior parte del periodo d’imposta sia iscritto nell’anagrafe comunale della popolazione residente e abbia il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato italiano. Rientrano nella disciplina IRPEF, pur non essendo soggetti passivi, le società di persone e altri enti assimilati, i cui redditi sono imputati, in base al principio di trasparenza, direttamente ai soci (soggetti passivi d’imposta), indipendentemente dall’effettiva percezione, secondo la loro quota di partecipazione agli utili prodotti dalla società stessa (art. 5 t.u.i.r.); tale disciplina è oggi utilizzata anche per le società di capitali, i cui soci, ricorrendone le condizioni, abbiano adottato la cosiddetta «tassazione per trasparenza» (art. 115 e 116 t.u.i.r.). La struttura dell’IRPEF è una sintesi giuridica fra i due modelli di imposizione sul reddito storicamente utilizzati in Italia: quello reale (delle imposte cedolari) e quello personale (dell’imposta complementare). Il presupposto d’imposta e la base imponibile sono individuati nell’ambito delle discipline delle singole categorie di reddito, frutto della trasposizione dei principi e delle norme storicamente utilizzati nelle imposte cedolari, mentre la determinazione del reddito complessivo e dell’imposta avviene su base unitaria con disposizioni che attuano la personalità e la progressività, secondo la logica della vecchia imposta complementare. Il presupposto dell’IRPEF è, infatti, il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie espressamente previste dal legislatore (art. 6 t.u.i.r.): redditi fondiari (art. 25-43), redditi di capitale (art. 44-48), redditi di lavoro dipendente (art. 49-52), redditi di lavoro autonomo (art. 53-54), redditi di impresa (art. 55-66), redditi diversi (art. 67-71). Il legislatore ha, in tal modo, rinunciato a una definizione generale e unitaria del reddito fiscalmente rilevante, affermando una nozione nominalistica di reddito fiscale, secondo la quale è reddito tutto ciò che è normativamente qualificato come tale dalla disciplina delle singole categorie. La disciplina di ogni categoria di reddito prevede: una autonoma definizione del presupposto di categoria, particolari criteri di commisurazione della base imponibile, un proprio principio di imputazione temporale, peculiari norme sulla rilevanza delle componenti negative. La somma algebrica di tutti i redditi di categoria determina il reddito complessivo, il cui ammontare consente di individuare l’aliquota per la determinazione dell’imposta; il sistema IRPEF prevede, infatti, aliquote progressive per scaglioni di reddito. Nella determinazione dell’IRPEF su base unitaria, al fine di garantire la personalità dell’imposta, sono previste deduzioni e detrazioni. Entrambe hanno una finalità agevolativa, sono tassativamente previste dalla legge e operano sulla determinazione dell’imposta, con la differenza che le deduzioni sono scomputate dalla base imponibile risultante dalla sommatoria dei redditi, mentre le detrazioni dall’ammontare dell’imposta.