Il Codice civile del 1942 ha distinto l’affitto dalla locazione in base alla diversità dell’oggetto. L’affitto è il contratto in forza del quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (affittuario) una cosa produttiva, mobile o immobile, per un dato tempo e verso un determinato corrispettivo. L’affittuario si obbliga a corrispondere il canone e a curare la gestione del bene in conformità della sua destinazione economica e dell’interesse della produzione, e nel contempo acquista il diritto a godere della cosa, diventando proprietario dei frutti. Il Codice civile disciplina l’affitto in generale agli artt. 1615-1627, dove è attribuito al locatore il diritto di controllare in ogni tempo, anche con accesso al luogo, se l’affittuario osserva gli obblighi che gli incombono e si dispone che l’affittuario – contrariamente a quanto stabilito per la locazione – non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore. Il Codice civile detta anche una disciplina specifica per due sottotipi dell’affitto: l’affitto di fondi rustici e l’affitto a coltivatore diretto; in entrambi questi settori però sono intervenute numerose leggi speciali (si segnalano in particolare la l. n. 590/1965, la l. n. 11/1971, la l. n. 203/1982 e la l. n. 29/1990), che ne hanno profondamente mutato la disciplina. In particolare, il legislatore ha assegnato all’affitto un ruolo centrale nel sistema dei contratti agrari, stabilendo per essi una particolare procedura di conversione in a. e disponendo in ogni caso l’automatica applicazione delle norme sull’affitto a tutti i contratti agrari che hanno per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici, che siano stati stipulati dopo l’entrata in vigore della l. 203. Tra le caratteristiche più importanti della nuova disciplina, si ricordano la durata minima di 15 anni del contratto di a. (salvo casi eccezionali, come l’affitto particellare, la cui durata minima è di 6 anni), la rinnovazione tacita (in mancanza di disdetta) per il periodo di durata minima, il diritto di prelazione previsto in testa all’affittuario in caso di trasferimento a titolo oneroso del fondo e, in caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, il diritto degli eredi che, al momento dell’apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino a esercitare su tale fondo attività agricola in qualità di imprenditori a titolo principale: costoro hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse.