sequestro
sequèstro s. m. [dal lat. sequestrum «deposito presso terzi di un oggetto contestato», der. di sequester «depositario, mediatore», e questo der. a sua volta dall’avv. secus «diversamente»]. – 1. Nel linguaggio giur., misura cautelare, che fa sorgere un vincolo di indisponibilità sui beni colpiti, mobili o immobili, tendente ad assicurare una certa situazione di fatto o di diritto, o, nel processo penale, quale mezzo di coercizione processuale diretto ad assicurare la prova: chiedere, ordinare, disporre, eseguire un s.; essere, tenere, conservare sotto sequestro. In partic.: s. giudiziario, nel diritto processuale civile, provvedimento diretto a sottrarre la libera disponibilità di beni mobili e immobili, di aziende e sim., ai loro detentori, quando ne sia controversa la proprietà o il possesso e sia quindi opportuno provvedere alla loro custodia e gestione temporanea; s. conservativo, nel diritto processuale civile, provvedimento diretto ad assicurare, a favore di un creditore che abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, beni mobili o immobili e cose a lui dovute, nei limiti in cui sia ammesso dalla legge il pignoramento, e, nel diritto processuale penale, provvedimento cautelare inteso a garantire obbligazioni giuridiche di carattere privatistico, aventi però riferimento alla materia penale; s. penale, misura cautelare adottata dal giudice nei confronti di cose pertinenti al reato, per garantirne la disponibilità processuale ed evitare la manomissione. Si parla anche di s. convenzionale per indicare il depositario di una cosa che è controversa tra due o più persone e al quale queste la affidano perché la custodisca e la restituisca alla parte cui spetterà quando la controversia sarà definita. S. di giornali, periodici, stampa, disposto con atto motivato dall’autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali venga espressamente autorizzato dalla legge sulla stampa. Nel diritto canonico, s. di temporalità, sanzione amministrativa contro un ente ecclesiastico, avente le sue radici nella lontana prassi della monarchia sabauda come conseguenza dell’appello all’autorità civile contro pretesi abusi dell’autorità ecclesiastica. 2. S. di persona, delitto doloso consistente nel privare illecitamente qualcuno della libertà individuale per un periodo di tempo più o meno lungo: s. di persona a scopo politico (di terrorismo o di eversione), a scopo di rapina, di estorsione. 3. In medicina: a. Frammento di osso, più o meno alterato, contenuto, anche parzialmente, in una cavità abnorme (detta sarcofago) originata per necrosi dell’osso. b. Per analogia, zona di cute isolata da un processo morboso dal restante mantello cutaneo.