rilascio
rilàscio s. m. [der. di rilasciare]. – 1. L’azione e l’atto di rilasciare, il fatto di venire rilasciato, nel sign. di restituzione in libertà: il giudice ha disposto il r. di tutte le persone fermate; nel loro ultimatum, i dirottatori hanno richiesto il r. dei compagni arrestati; per il r. dell’industriale i rapitori chiedono un riscatto di due milioni; di consegna e di concessione (spec. nell’uso comm. e burocr.): chiedere il r. di una ricevuta, della regolare fattura, o di un documento, del passaporto, di un attestato, di un permesso; e, in usi ant. o rari, di remissione: r. di un debito, di una pena; o di cessione: r. di una parte del guadagno. In partic.: a. In diritto civile, azione di rilascio, azione esecutiva diretta a togliere al debitore, in caso di inadempimento all’obbligo di consegnare una casa immobile, la cosa stessa per consegnarla al creditore. b. Nel linguaggio marin., navigare di rilascio (e analogam. navigazione di r.), espressione che concorre con rilasciare (nel sign. 5), di cui è più comune. 2. ant. Zona di terreno fra il piede del recinto e il fosso di un’opera fortificata, oppure fra il pendio del parapetto e la scarpa del fosso, a livello del terreno naturale: veniva lasciata per dar modo ai lavoratori di gettarvi la terra proveniente dallo scavo del fosso.