riduzione embrionaria
loc. s.le f. Diminuzione, selezione del numero di embrioni ottenuti mediante fecondazione in vitro e successivamente impiantati nell’utero per la gestazione. ◆ Sopprimere un embrione iniettando nel suo cuore cloruro di potassio con un ago. È la procedura adottata per la riduzione embrionaria, utilizzata spesso nella procreazione artificiale, quando il numero delle gravidanze, per effetto della iperstimolazione ovarica, sia superiore a quello atteso. […] Una prassi ora esplicitamente vietata dalla norma approvata a febbraio che all’articolo 14, quarto comma, afferma: «Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194». (Avvenire, 10 giugno 2004, p. 24, Oggi Frontiere) • La legge [40/2004] vieta la riduzione delle gravidanze plurime (ad esempio riduzione da 3 a 2 embrioni) precisando però: «salvo nei casi previsti dalla legge 194», ma dimenticando che la legge 194 non parla mai di riduzione embrionaria. (Adolfo Allegra, Repubblica, 24 maggio 2005, Palermo, p. VIII).
Composto dal s. f. riduzione e dall’agg. embrionario.
Già attestato nel Corriere della sera del 19 giugno 2002, p. 18 (Monica Guerzoni).
V. anche embrioriduzione.