religione Nel linguaggio ecclesiastico, la comunione amministrata ai fedeli gravemente infermi (quasi alimento spirituale con cui affrontare il viaggio di transito all’altra vita). Nel rito continuo degli infermi, la comunione come v. viene data dopo il sacramento dell’unzione. Ministro ordinario del v. può essere qualunque sacerdote in grado di esercitare il suo ministero e anche un diacono. Quando l’infermo non è in grado di ricevere il v. sotto la specie del pane, si può dare la comunione soltanto sotto la specie del vino ed è permesso, a giudizio dell’ordinario del luogo, celebrare la Messa presso l’infermo. storia In Roma antica, l’insieme delle cose necessarie a una persona che si metteva in viaggio (denaro, cibarie, vesti ecc.) e, per estensione, anche le spese pagate dallo Stato ai magistrati che partivano per la provincia, agli ambasciatori ecc.
In epoca feudale, v. era il contributo che gli abitanti di un territorio dovevano all’esercito del signore in marcia, e pure come equivalente di diaria, indennità di servizio fuori sede.