utile
Risultato economico dell’attività aziendale, pari alla differenza positiva tra ricavi e costi.
Al fine di comprendere se l’attività dell’azienda si è svolta in modo economicamente soddisfacente, si procede infatti al calcolo del risultato economico d’esercizio (o reddito d’esercizio) con riferimento a un preciso arco temporale, detto appunto esercizio, e fissato convenzionalmente in un anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Tale risultato viene calcolato come differenza tra i ricavi, ottenuti in seguito alla cessione dei beni o servizi prodotti dall’azienda, e i costi di competenza del periodo. Nel caso tale differenza fosse negativa, il risultato viene identificato con il termine perdita. Il prospetto dal quale si desume tale valore è il conto economico (➔ bilancio ). Si identifica solitamente l’u. prima delle imposte, al lordo del prelievo fiscale, e l’u. netto, dopo l’imposta: questo rappresenta propriamente la nuova ricchezza creata dall’impresa, disponibile per essere distribuita ai soci o accantonata in previsione di spese o investimenti futuri. Gli u. accantonati formano le riserve, alcune delle quali sono obbligatorie perché espressamente previste dalla normativa (per es. la riserva legale prevista dall’art. 2430 c.c.) o dallo statuto della singola società.
Il valore dell’u. prodotto dall’azienda diviso per il numero delle azioni emesse dalla stessa. Questo non rappresenta il dividendo, cioè la quota di u. distribuito per ogni azione, perché vi possono essere accantonamenti a riserve obbligatorie o decisioni dell’assemblea degli azionisti di non distribuire integralmente l’u. al netto dei suddetti accantonamenti.
Forma di remunerazione del lavoratore, per lo più a carattere integrativo. Si realizza attraverso la distribuzione di una parte degli u. di gestione, sotto forma di distribuzione di azioni gratuite, di dividendi o di premi in denaro; vi si può includere, dal punto di vista sostanziale, anche l’investimento di u. in costruzione di case per i lavoratori, in opere di assistenza o ricreazione, quando sia conseguenza di un preciso impegno in proposito. In talune forme di prestazione d’opera, la partecipazione agli u. è una forma parziale o totale di retribuzione e il codice civile come tale la disciplina (art. 2102 c.c.).