Sono diritti perpetui spettanti ai membri di una collettività (comune, associazione) come tali, su beni appartenenti al demanio, o a un comune, o a un privato. Sono di origine antichissima, e si collegano al remoto istituto della proprietà collettiva sulla terra: in alcune regioni d’Italia risalgono all’età preromana, né sono stati cancellati dalla conquista romana; in altre regioni sono stati introdotti dai popoli germanici. Il contenuto di questi diritti è assai vario (di qui anche la varietà delle denominazioni): facoltà di pascolo, di alpeggio, di far legna (ius incidendi e capulandi), di raccoglier fronde (frondaticum) o erba (herbaticum), di spigolare (spigaticum), perfino di seminare (ius serendi). Vitali nel primo Medioevo, non furono scalzati dal feudalesimo. Un aspetto della lotta, sostenuta in età successive dalle città, quindi dalle monarchie, contro il feudalesimo, è la reazione contro le usurpazioni dei signori feudali in danno delle collettività: reazione sostenuta dai giuristi con il richiamo al principio che ognuno debba poter soddisfare le più elementari necessità della vita. Le idee dei giuristi non furono però condivise dagli economisti, che videro negli usi civici un impaccio alla libera disponibilità degli immobili e alla iniziativa dei proprietari. Di qui, con l’affermarsi dei principi economici del liberalismo, una serie di provvedimenti tendenti a limitare gli usi civici e culminanti (dopo i precedenti di Toscana e di Venezia) con la legislazione rivoluzionaria francese e con l’art. 648 del Code civil francese. La vigente legislazione italiana (l. n. 1766/1927; reg. n. 332/1928; l. n. 1070/1930) tende alla liquidazione degli usi civici, mediante assegnazione (totale o parziale) di un fondo gravato di usi civici ai comuni o alle associazioni, o mediante concessione di enfiteusi sul fondo (se coltivabile), a favore dei coltivatori meno abbienti del comune. È discussa, fin da tempo antico, la definizione concettuale degli usi civici: secondo l’opinione più accettabile essi sarebbero diritti reali che non rientrano in nessuna delle categorie tradizionali. La liquidazione degli usi civici è affidata a commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, i quali provvedono all’attuazione dei compiti loro affidati dalla citata l. 1766/1927. I commissari, dotati di funzioni giurisdizionali e amministrative, sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura fra i magistrati di grado non inferiore a consigliere di Corte d’appello. Contro le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte d’appello di Roma.