UNIVERSITAS
. Si distinguono tre specie di universitas: rerum o facti, personarum, iuris. I compilatori giustinianei dicono universitas facti l'agglomerazione di cose non congiunte materialmente insieme ma che, nondimeno, si può considerare come un oggetto unico, perché nei riguardi economico-sociali ha essenza distinta nella sua totalità. I Romani parlano in questo caso di corpus ex distantibus. Nella società antica si chiamava con questa espressione quell'agglomerazione di animali che costituisce il gregge: la filosofia ne trovò la ragione nell'essere i singoli elementi tenuti insieme da un istinto e da un abito comune. L'unità del gregge emerge principalmente nella rivendicazione, che risale all'epoca delle legis actiones.
Universitas personarum è espressione che indica un diverso concetto: non una collettività concreta unitariamente intesa, ma una unità astratta; universitas (personarum) è la persona giuridica che assume la figura della cosiddetta corporazione. Questa concezione non è romana, perché per i Romani universitas è espressione abbreviata di universitas civium o di universitas municipum e indica la collettività dei cives o dei municipes. Perciò le stesse frasi: si quid universitati debetur, singulis non debetur; si quid universitas debet, singuli non debent, hanno un significato diverso nel diritto classico e nel giustinianeo.
Universitas iuris è detta l'hereditas. Anche questa espressione è di conio giustinianeo o almeno postclassico. L'universitas iuris nacque dalla dilatazione e dalla degenarazione postclassica del concetto romano di successione. Successio era per i Romani il subentrare nella posizione giuridica di un'altra persona. E si aveva o a causa di morte o in alcune determinate ipotesi inter vivos. Per i giuristi bizantini e per noi moderni successio si ha in ogni acquisto che si faccia di un diritto che si stacca da altro soggetto (e così il compratore è successore rispetto al venditore, il donatario rispetto al donante, ecc.). Allora, per poter spiegare certi effetti della successione ereditaria, si distinse tra successione universale e successione particolare. Nell'eredità si ha una successione in universitatem o in universum ius. Di qui la qualificazione dell'eredità come universitas iuris.
Bibl.: Sulla universitas facti, cfr. P. Bonfante, Corso di diritto romano, II: Proprietà, Roma 1926, e la larga bibliografia ivi citata. Sulla universitas personarum, cfr. H. Krueger, in Zeitschr. der Sav.-St. f. Rechtsgeschichte, XXIX (1908), pp. 518-26; E. Albertario, Corpus e universitas nella designazione della persona giuridica, in Studi di diritto romano, I, Milano 1933, p. 97 segg. Sulla universitas iuris, cfr. C. Longo, La successione particolare in diritto romano, in Bull. Ist. dir. rom., 1902-03; P. Bonfante, La successio in universum ius e l'universitas, in Scritti giuridici, I, Torino 1916, p. 250 segg.; id., La formazione scolastica della dottrina dell'universitas, ibid., I, p. 307 segg.; E. Albertario, Actio de univesritate e actio specialis in rem, in Annali Università Perugia, 1919; id., La critica della critica, in studi di dir. rom., V, Milano 1937, p. 321 segg.; G. Bortolucci, in Atti Congresso internazionale di dir. rom., I, Roma, p. 431, segg., Pavia 1934; id., La eredità come universitas, in Bull. Ist. dir. rom., 1935. Su tutte, cfr. D. Barbero, Le universalità patrimoniali, Milano 1936.