TERZO
. Diritto. - Il termine "terzo" nel linguaggio giuridico ha un significato amplissimo: è anzitutto sinonimo di qualsiasi persona (in questo senso si dice, ad es., che il testamento olografo non tollera intervento di terzi nella sua redazione, che il testamento segreto può esser scritto da terzi, si parla di confessione fatta a un terzo, ecc.); altre volte indica la persona che, non avendo partecipato a un dato atto o negozio giuridico, non può perciò esserne pregiudicata o avvantaggiata (res inter alios acta tertiis nec nocet nec prodest) fuorché nei casi stabiliti dalla legge (art. 1130 cod. civ.; tali casi sono: i contratti a favore di terzi, art. 1128; la promessa del fatto di un terzo, art. 1129). In un senso ancora più tecnico terzo è chi abbia a qualunque titolo acquistato e legalmente conservato mediante iscrizione o trascrizione diritti reali su un dato immobile alienato ad altri dal medesimo causam dans (art. 1942).
Il diritto dei terzi nella sua ampia generalità non è un concetto giuridico, ma sociale: il legislatore, assumendo la difesa dei terzi, diviene il rappresentante di tutta la società interessata a che le contrattazioni private non costituiscano insidia all'altrui buona fede (E. Gianturco, Compravendita, Napoli 1904, p. 6, n.1): così è che nella sua indeterminatezza il concetto di terzo in molti istituti è disadatto a una costruzione giuridica, salvo per quanto riflette il regime della pubblicità immobiliare.
La difesa del diritto dei terzi nel diritto italiano privato ha numerose applicazioni: diritto al rimborso delle spese fatte per i frutti (art. 445 cod. civ.); diritto a indennità in tema di accessione (art. 448 e segg.); salvezza dei diritti dai terzi acquistati medio tempore nell'ipotesi degli articoli 1068 e 1309 o loro concessi prima della trascrizione della domanda di risoluzione quando si tratti di condizione risolutiva espressa o tacita che si verifica per inadempimento degli obblighi o pesi imposti all'acquirente di beni immobili (resolutio ex nunc di cui sono applicazioni altresì gli art. 1080, 1511, 1787 richiamati negli articoli 1933, n. 3 e 1976). Il medesimo trattamento è fatto ai terzi nel caso dell'azione di revoca per frode (art. 1235); di rescissione per causa di lesione (art. 1308); di revocazione delle donazioni per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (art. 1088). Allo scopo della tutela della buona fede dei terzi è riconosciuta altresì una duplice forma di acquisti originarî della proprietà: acquisto della proprietà dei mobili come effetto del semplice possesso di buona fede (art. 707 cod. civ.); acquisto della proprietà degl'immobili come effetto della trascrizione del titolo (art. 1942).
Di particolare rilievo è anche il concetto di terzo possessore ai sensi dell'art. 2121: come ha ritenuto con sua costante giurisprudenza la Corte di cassazione del regno, deve ritenersi tale colui che non ha né direttamente né mediatamente causa dalle persone protette dalla legge nell'art. 2120 e neppure ha con esse un titolo comune (terzi debbono ritenersi, pertanto, gli eredi istituiti in un primo testamento nei confronti di quelli istituiti in un testamento posteriore che lo revoca: Cass. 16 marzo 1936 in Foro it., 1936, p. 1003 e ivi nota con citazione bibl.).
Bibl.: G. Mirabelli, Il diritto dei terzi nel cod. civ. it., Torino 1889.