Società costituite all’estero
Le società costituite all’estero sono, di norma, disciplinate dalla legge dello Stato in cui è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Tuttavia, se tali società operano essenzialmente in Italia o stabiliscono in Italia la propria sede amministrativa, soggiacciono integralmente alla disciplina nazionale, anche con riguardo alle regole di costituzione e di estinzione. Al contrario, se tali società stabiliscono in Italia una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alla legge italiana per ciò che riguarda la pubblicità degli atti sociali, l’esercizio dell’impresa e l’osservanza di particolari condizioni (art. 2507 ss. c.c.). Con riguardo a tali aspetti, si applica in via analogica la disciplina delle società per azioni, se le società estere sono costituite secondo un tipo legale diverso da quelli previsti dalla disciplina nazionale. In ogni caso, tali società devono pubblicare, con le forme previste dalla legge nazionale per la pubblicità degli atti sociali, i dati identificativi delle persone che le rappresentano stabilmente in Italia, con indicazione dei relativi poteri. Fino all’adempimento di queste formalità, per le obbligazioni sociali rispondono solidalmente e illimitatamente coloro che agiscono in nome della società.
Società. Diritto dell’Unione Europea