È l’operazione consistente nel trasferimento di un ramo d’azienda o di altri cespiti in favore di un’altra società, come corrispettivo della sottoscrizione o dell’acquisto delle azioni emesse da questa o delle sue quote. Il trasferimento può essere disposto anche a favore di una società per azioni o di una società a responsabilità limitata costituita in occasione dello scorporo medesimo e organizzata anche in forma di società unipersonale.
Quando la società beneficiaria dello scorporo preesiste, si applica la disciplina dei conferimenti in natura.
La differenza fra scorporo e scissione risiede nel fatto che nello scorporo le partecipazioni nella società che beneficia del trasferimento di beni vengono acquisite dalla società conferente in cambio dell’acquisizione da parte di questa di azioni o quote sociali, per cui nel patrimonio sociale della conferente vi saranno azioni o quote in luogo del patrimonio conferito. Nella scissione parziale, invece, le azioni o quote delle società beneficiarie vengono acquisite direttamente in capo ai soci della società scissa in proporzione della partecipazione detenuta, con corrispondente riduzione o azzeramento del patrimonio della società scissa.