SANT'UFFICIO
È una fra le più importanti delle congregazioni della curia romana, e deriva storicamente dal tribunale dell'Inquisizione. La congregazione del Sant'Ufficio si compone come le altre di cardinali, ma è presieduta dallo stesso pontefice col titolo di prefetto, mentre il cardinale che ne è a capo ha solo il titolo di segretario. Immediatamente dopo viene l'assessore, ch'è un prelato del clero secolare, e si occupa soprattutto degli affari estragiudiziali, mentre le cause criminali da trattarsi giudizialmente sono affidate a un commissario (corrispondente all'inquisitore degli antichi tribunali dell'Inquisizione) assistito da due soci: questi tre ufficiali sono scelti nell'ordine domenicano. Vi è poi un promotore fiscale o pubblico accusatore e difensore del fisco e delle leggi, un avvocato dei rei e un notaro-capo con varî aggiunti.
Anche nel Sant'Ufficio le cause sono studiate prima dai consultori; in casi straordinarî, per qualche questione dottrinale o per qualche libro ritenuto pernicioso, si ricorre al parere scritto dei qualificatori.
La competenza del Sant'Ufficio in genere versa sulla dottrina concernente la fede e i costumi (Cod. Iur. Can., can. 247) e su tutte le questioni che vi sono connesse. Quindi non solamente è di sua attribuzione qualificare le proposizioni false, proscrivere i libri perversi, sciogliere dubbî generali in materia di fede e costumi, giudicare in prima istanza e in appello i delitti di eresia o connessi con essa, designare gl'inquisitori nei luoghi dove si credesse opportuno, ecc.; ma gli spetta altresì occuparsi della dottrina dogmatica dei sacramenti, trattare le questioni circa il privilegio Paolino, concedere le dispense dagl'impedimenti di disparità di culto e di mista religione e trattarne le relative cause matrimoniali, che tuttavia può rimettere ad altra congregazione o alla S. Rota. Al Sant'Ufficio è pure attribuito quanto riguarda il permesso di leggere i libri proibiti, il digiuno eucaristico dei sacerdoti e la conversazione con gli eretici. La sua giurisdizione non ha limiti né di territorio né di persone, sicché si estende per certe cause su tutti i fedeli, anche se vescovi (non però sui cardinali; v. can. 1557), e persino sugli eretici e scismatici, e per ragione di connessione sugli Ebrei e sui pagani.
Gli affari vengono trattati nel Sant'Ufficio più o meno nella forma che è in uso nelle altre congregazioni romane, ma per le cause criminali e inquisitorie si ha spesso una procedura speciale (can. 1555, § 1) e su ogni cosa trattata o da trattarsi si osserva uno speciale strettissimo segreto, detto appunto "segreto del Sant'Ufficio" (v. segreto).