SALA
. Nel diritto germanico l'alienazione dei beni immobili aveva luogo mediante un complesso di atti strettamente uniti fra loro, che si compivano sul fondo stesso che ne era oggetto, coi quali l'alienante cedeva all'acquirente i suoi diritti sulla cosa; l'acquirente compiva atti simbolici per dimostrare il dominio che esso intendeva d'esercitare su di essa (sessio triduana) e l'alienante compiva la werpitio con atti simbolici, quali il getto d'un ramoscello (exfestucatio) che volevano dimostrare come egli intendesse rompere ogni suo rapporto coi beni alienati. Secondo le leggi Ripuaria e Bavara si facevano venire sul luogo dei bambini ai quali si davano ceffoni o si tiravano le orecchie, affinché per lungo tempo ricordassero il negozio al quale avevano assistito. Questo complesso di atti, mediante i quali avveniva la trasmissione della proprietà, si chiamava nel linguaggio tedesco antico, sala o salung. Solamente quando essi fossero stati compiuti, il negozio di alienazione (ad esempio, la vendita) diveniva irrevocabile, giacché la vendita consensuale era sconosciuta al diritto tedesco.
Gli atti simbolici, che accompagnavano la trasmissione del dominio nella sala (p. es., la consegna di una zolla di terra, o di un ramo d'albero, o di un guanto che rappresentava la potestà sulla cosa), servirono più tardi a uno sdoppiamento del negozio che si divise in una trasmissione simbolica del diritto di proprietà, che avveniva all'atto dell'alienazione con la consegna dei simboli sopra ricordati, e nella presa di possesso reale, che avveniva in presenza dell'immobile. Con ciò l'unità originaria della sala fu rotta.
Bibl.: A. Heusler, Institutionen des deutschen Privatrechts, Lipsia 1886, II, p. 67 seg.; C. v. Schwerin, Grundzüge des deutschen Privatrechts, 2ª ed., Berlino 1928, p. 113 seg.