RUFINO
(Rufino da Bologna). – Fu uno tra i più importanti canonisti del XII secolo. Insegnò diritto canonico a Bologna e la sua fama è legata a una Summa al Decretum di Graziano, scritta intorno al 1164.
Benché fosse assai nota ai contemporanei e ne sia rimasto il ricordo nei secoli a seguire (Diplovatazio, 1968; Sarti - Fattorini, 1769), il testo originale dell’opera non è stato identificato sino alla fine del XIX secolo. Il lavoro di ricerca dei manoscritti e di critica del testo, che dalla seconda metà dell’Ottocento ha impegnato sull’opera la storiografia canonistica, è andato di pari passo con la formulazione di ipotesi sulla vita dell’autore. Le notizie biografiche sul suo conto sono infatti poche e incerte.
Erroneamente convinto di aver scoperto il testo della Summa, Johann Friedrich von Schulte ipotizzò in un primo momento (nel 1875) che Rufino fosse un tedesco renano che aveva appreso a Bologna il diritto romano e aveva insegnato a Parigi. Lo riconobbe però come italiano quando, nel 1892, diede alle stampe un’edizione della Summa: in parte fondata su manoscritti che contenevano abbreviazioni dell’opera, essa non venne accolta positivamente dalla comunità scientifica. Nel 1902 Heinrich Singer presentò un’altra edizione critica della Summa, che è ancora considerata l’unica attendibile.
Singer non mostrò dubbi sull’italianità di Rufino e ne propose l’identificazione con l’omonimo vescovo di Assisi che aveva preso parte al III Concilio Lateranense del 1179 (G.D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, XXII, Venezia 1778, col. 459). L’identificazione si fondava su un documento cassinese del 1180, in cui il vescovo compariva con il titolo di magister, titolo allora attribuito ai docenti di arti liberali o di diritto canonico.
Si trattava di un documento in scrittura beneventana pubblicato da Erasmo Gattola nella sua Historia Abbatiae Cassinensis (pars I, Venezia 1733, col. 399): un privilegio del 29 giugno 1180 aggiunto al Registro di Pietro Diacono, con cui l’arcivescovo di Benevento, Ruggero, concedeva l’indulgenza ai pellegrini che si fossero recati a Montecassino. Venivano citati come presenti alcuni vescovi provenienti da luoghi relativamente prossimi all’abbazia, e un vescovo Rufino Asisinus, di Assisi (la lettura di Gattola è divergente da quella di Ferdinando Ughelli (Atinensis, di Atina), Italia Sacra, VIII, Venezia 1721, col. 126, ma ora confermata dall’edizione del Registrum a cura di J.-M. Martin et al., I, Roma 2015, pp. 520 s.).
A oggi, l’ipotesi che il canonista fosse vescovo di Assisi è ancora la più accreditata tra quelle in campo, benché resti incerta. Nel 1926 Germain Morin la integrò, identificando il Rufino esegeta del Decretum e vescovo con il Rufino sorrentino autore di un’opera teologica, il De bono pacis. L’ipotesi che, dopo essere stato vescovo di Assisi, negli anni Ottanta del XII secolo il canonista fosse divenuto arcivescovo di Sorrento ha tenuto il campo per decenni. Studi recenti (Simonetti, 1990; Deutinger, 1997) l’hanno però smentita «senza ombra di dubbio» (M. Bertram, Quellen und Forschungen aus italienischen Bibliotheken und Archiven, LXXVIII (1998), p. 641).
Un rapporto del decretista con Montecassino è comunque attestato dalla Summa Reginensis, opera anonima di scuola bolognese terminata intorno al 1191, che riporta un’opinione espressa dal maestro mentre si trovava presso l’abbazia («magister Rufinus in claustrum apud montem cassinum»: Decretisti bolognesi dimenticati, a cura di A.M. Stickler, in Studia Gratiana, III (1955), p. 404, v. inpenitentibus ad Di. 95 d.p.c. 2). Non c’è dubbio – per il contesto e per la fama di cui godeva l’autore tra i canonisti – che il riferimento fosse al nostro decretista, e non stupisce che sia indicato senza titoli ecclesiastici, perché così i giuristi venivano citati ordinariamente nelle opere esegetiche.
Nell’ipotesi dell’identificazione con il vescovo di Assisi, nel giugno del 1180 il decretista si sarebbe trovato a Montecassino, avrebbe assistito alla concessione del privilegio, e più o meno in quel periodo potrebbe essere stato richiesto del parere ricordato dalla Reginensis. L’abate di Montecassino era allora Pietro II, il dedicatario del trattato De bono pacis che Germain Morin aveva attribuito al decretista-vescovo di Assisi: la più recente datazione dell’opera è però al periodo 1174-1177 e, se esatta, non coinciderebbe con la permanenza cassinese del decretista. In sostanza, se si esclude che il decretista abbia scritto il De bono pacis, in quegli anni potrebbero essere transitati per l’abbazia due ecclesiastici di nome Rufino (il vescovo/decretista e l’arcivescovo di Sorrento) o addirittura tre, qualora la tradizionale identificazione del decretista con il vescovo di Assisi venisse, in qualche modo, smentita.
Anche la supposizione che Rufino sia nato ad Assisi (Summa, a cura di H. Singer, 1902, Einleitung, p. LXXI) è fragile. Essa è basata sulla coincidenza onomastica con il patrono della cittadina umbra, s. Rufino martire, e sul presupposto – poi rivelatosi errato (Deutinger) – che Rufino fosse un nome poco diffuso e dunque attribuito per devozione verso il santo. La congettura sarebbe apprezzabile solo se si potesse affermare con certezza ciò che allo stato delle conoscenze resta dubitabile, ovvero l’identificazione del decretista con il vescovo di Assisi.
Nel caso in cui sia stato vescovo di Assisi, la data della morte di Rufino avrebbe come termine ante quem il 1197, anno al quale si riferisce la prima testimonianza di Guido I su quel soglio episcopale (N. D’Acunto, Guido, in Dizionario biografico degli Italiani, LXI, Roma 2004, p. 378).
Non ci sono invece dubbi sul fatto che Rufino abbia insegnato diritto canonico a Bologna, città nella quale – accanto a quella civilistica di Irnerio – si era sviluppata per merito di Graziano una fiorente scuola canonistica: è anche possibile che Rufino sia stato allievo diretto di Graziano, ma non se ne hanno indizi.
Oltre a essere suggerito da molti elementi presenti nella Summa, l’insegnamento bolognese è testimoniato da un altro celebre decretista, Stefano di Tournai, che fu ispirato dall’opera di Rufino e lo indicò come proprio maestro («quidam praeceptorum nostrorum inter ecclesiasticos nostri temporis viros merito connumerandus, Rufinus inquam, vir clarissimus»: Die Summa des Stephanus Tornacensis über das Decretum Gratiani, a cura di J.F. von Schulte, Giessen 1891, p. 275, ad de con. Di. 2 c. 73). I limiti temporali di questa docenza restano indeterminati, ma si ritiene sia iniziata negli anni Cinquanta del XII secolo.
Al periodo di insegnamento bolognese risalgono le uniche opere certamente attribuibili a Rufino: glosse sparse al Decretum e, soprattutto, la Summa Decretorum, che in base a un’analisi delle sue fonti è stata datata al 1164 (Gouron, 1986) e che fu la più influente tra le prime summae decretistiche. Secondo Stephan Kuttner (1937) fu la prima a combinare il genere sistematico della summa con quello più analitico della glossa, in una formula mista che viene chiamata apparato-summa, e che raggiungerà il suo apice qualitativo con la Summa al Decretum di Uguccio da Pisa.
L’opera venne ampiamente utilizzata da Stefano di Tournai – attraverso il quale fu conosciuta Oltralpe – e da Giovanni di Faenza; fu consultata da Vacario a Oxford (F.W. Maitland, Magistri Vacarii Summa de matrimonio, in Law Quarterly Review, XIII (1897), p. 139) e sono numerose le opere anonime, per lo più di provenienza franco-renana, a tal punto dipendenti dalla Summa di Rufino da essere considerate sue abbreviazioni o plagi.
La storiografia ha messo in luce alcuni temi sui quali l’insegnamento di Rufino si è rivelato originale e ha lasciato il segno: i più noti sono la distinzione auctoritas-administratio applicata a sacerdozio e regno, la teoria del notorium in materia criminale, quella degli sponsalia e la sua definizione di diritto naturale. Si può affermare con certezza che il livello raggiunto dalla scienza canonistica alla metà del XII secolo fu sensibilmente innalzato da quest’opera esegetica che superava per mole, completezza e metodo tutte le precedenti.
Benché innovativa, la Summa di Rufino riflette la formazione culturale dei decretisti della prima generazione. Il suo autore era un ecclesiastico formato nelle arti liberali e nella teologia che interpretava con competenza le norme canoniche raccolte da Graziano; non proteso verso la nuova produzione di decretali, ma anzi incline ai richiami all’ormai superato Decretum di Burcardo di Worms. Conosceva il diritto romano, anche attraverso le opere di legisti contemporanei (ad esempio, la Summa Codicis di Rogerio), tuttavia non era e non si sentiva un legista. Le leggi romane, che pure potevano integrare il diritto canonico ed eccezionalmente derogarvi, erano per lui leges extraneae, delle quali non si considerava un cultore, e non intendeva rendere farraginosa la sua trattazione canonistica con un eccessivo ricorso a esse. Il diritto romano sarebbe stato, a suo dire, la rovina dei teologi (theologis perditio est): rappresentando così, con un’iperbole, l’idea – piuttosto corrente ai suoi tempi – che lo studio del diritto romano distogliesse il clero dalla teologia (Summa Decretorum, a cura di H. Singer, 1902, p. 9, ad Di.1 c.7). Sotto questo profilo Rufino è ancora lontano dall’assunzione di regole tecniche fondate sul diritto romano che caratterizzò, alcuni anni dopo, l’opera di Uguccio, e aprirà le porte alla formazione dell’utrumque ius.
Fonti e Bibl.: La Summa ha avuto due edizioni, ma la prima, di J.F. von Schulte, Die Summa magistri Rufini zum Decretum Gratiani, Giessen 1892, è considerata inattendibile; occorre perciò far riferimento a Rufinus von Bologna, Summa Decretorum, a cura di H. Singer, Paderborn 1902 (rist. 1963). Alcune delle glosse identificate sono state pubblicate: J. Juncker, Summen und Glossen, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanon. Abt., XIV (1925), pp. 384-474; B. Kann, Die Rufinglossen zu den Causae 27-30 des Decretum Gratiani, in Ius et Historia. Festgabe für Rudolf Weigand zu seinem 60. Geburstag, a cura di N. Höhl, Würzburg 1989, pp. 121-142; R. Weigand, Die Glossen zum Dekret Gratians, in Studia Gratiana, XXV-XXVI (1991), pp. 425-442, 583 s.
M. Sarti - M. Fattorini, De claris Archigymnasii Bononiensis professoribus a saeculo XI usque ad saeculum XIV, I, Bologna 1769, pp. 287 s.; J.F. von Schulte, Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts, I, Stuttgart 1875, pp. 121-130; L. Tanon, Étude de littérature canonique: Rufin et Huguccio, in Nouvelle revue de droit français et étranger, XII (1888), pp. 823-831, XIII (1889), pp. 681-728; H. Singer, Beiträge zur Würdigung der Decretistenliteratur I., in Archiv für katholisches Kirchenrecht, LXIX (1893), pp. 369-447; G. Morin, Le discours d’ouverture du concile général de Latran (1179) et l’oeuvre littéraire de maître Rufin, évêque d’Assise, in Atti della Pontificia Accademia romana di archeologia, s. 3, II (1928), pp. 113-133; S. Kuttner, Repertorium der Kanonistik (1140-1234), Città del Vaticano 1937, p. 132; A.M. Stickler, Sacerdozio e regno nelle nuove ricerche attorno ai sec. XII e XIII nei decretisti e decretalisti fino alle Decretali di Gregorio IX, in Sacerdozio e regno da Gregorio VII a Bonifacio VIII, Roma 1954, pp. 1-26; R.L. Benson, Rufin, in Dictionnaire de droit canonique, a cura di R. Naz, VII, Paris 1965, coll. 779-784; R. Weigand, Die Naturrechtslehre der Legisten und Dekretisten von Irnerius bis Accursius und von Gratian bis Johannes Teutonicus, München 1967, pp. 144 ss.; R.L. Benson, The Bishop-elect. A study in medieval ecclesiastical office, Princeton 1968, pp. 56-89; T. Diplovatazio, Liber de claris iurisconsultis, Pars posterior, a cura di F. Schulz - H. Kantorowicz - G. Rabotti, in Studia Gratiana, X (1968), pp. 47 s.; R. Knox, The problem of Academic language in Rufinus and Stephan, in Proceedings of the VIth International Congress of Medieval canon law, a cura di S. Kuttner - K. Pennington, Città del Vaticano 1985, pp. 109-123; A. Gouron, Sur les sources civilistes et la datation des Sommes de Rufin et d’Etienne de Tournai, in Bulletin of Medieval canon law, n.s., XVI (1986), pp. 55-70; H. Kalb, Bemerkungen zum Verhältnis von Theologie und Kanonistik am Beispiel Rufins und Stephans von Tournai, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanon. Abt., pp. 338-348; A. Simonetti, Rufino di Assisi e il cod. C 30 Sup. dell’Ambrosiana, in Studi medievali, s. 3, XXXI (1990), pp. 125-142; R. Weigand, Frühe Kanonisten und ihre Karriere in der Kirche, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanon. Abt., LXXII (1986), LXXVI (1990), pp. 135-155 (in partic. pp. 138-140); B. Tierney, Ius and Metonymy in Rufinus, in Studia eminentissimi cardinalis A.M. Stickler, a cura di R.J. Castillo Lara, Roma 1992, pp. 549-558; R. Weigand, Rufinus, in Lexicon des Mittelaters, VII, München-Zürich 1995, col. 1089; R. Deutinger, Einleitung, in Rufinus von Sorrent, De bono pacis, Hannover 1997, pp. 1-42; Id., The Decretist Rufinus - A well-known Person?, in Bulletin of Medieval canon law, n.s., XXIII (1999), pp. 10-15; E. De Léon - J. Carreras, La glossa ‘impossibilitas conveniendi’ di Ruffino, in Proceedings of the Xth International Congress of Medieval canon law, a cura di K. Pennington - S. Chodorow - K.H. Kendall, Città del Vaticano 2001, pp. 111-134; J. Müller, Rufinus, in Juristen: ein biographisches Lexicon, a cura di M. Stolleis, München 2001, pp. 527 s.; J.M. Viejo-Ximénez, Rufino (de Bolonia), in Juristas universales, a cura di R. Domingo, I, Madrid-Barcelon 2004, pp. 343-346; K. Pennington - W.P. Müller, The Decretists: the Italian School, in The history of Medieval canon law in the classical period, 1140-1234. From Gratian to the Decretals of pope Gregory IX, a cura di W. Hartmann - K. Pennington, Washington 2008, pp. 135 s.; J.M. Vejo-Ximénez, Rufino de Bologna, in Diccionario general de derecho canonico, a cura di J. Otaduy et al., VII, Cizur Menor (Navarra) 2012, pp. 77-79; A. Fiori, Rufino, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), a cura di I. Birocchi et al., II, Bologna 2013, pp. 1756 s.