RIVERSIBILITÀ e DEVOLUZIONE
. Chi fa luogo a una donazione può stipulare la riversibilità degli effetti donati tanto nel caso che avesse a premorire il solo donatario quanto in quello che avessero a premorire il donatario o i suoi discendenti: secondo il cod. civ. italiano, come secondo il cod. Napoleonico e il codice Albertino, non si fa luogo però a questo diritto che a beneficio del solo donante, non dei suoi eredi, non di terzi designati dal donante (art. 1071 cod. civ.). Nelle passate legislazioni, non dominate dal principio della libera disponibilità dei beni, si ammetteva invece che un donante potesse stabilire la riversibilità delle cose donate a favore dei proprî discendenti, e altresì che un donante o un testatore potessero disporre che in caso di estinzione dell'ente o della famiglia beneficiata, le cose donate o lasciate passassero a un altro ente o a un'altra famiglia (devoluzione). Le leggi eversive dell'asse ecclesiastico non tolsero i diritti di riversibilità e di devoluzione sorti sul terreno della precedente legislazione; ma la legge 7 luglio 1866, all'art. 23, stabilì il termine di cinque anni per far valere siffatti diritti; e la legge 15 agosto 1867 pose essa pure tale termine e stabilì inoltre che non si sarebbero potuti far valere questi diritti sugli stabili, ma soltanto sulla relativa rendita iscritta. Il termine "devoluzione" si trova però nelle leggi eversive usato anche in altro senso: o a indicare il passaggio dei beni allo stato, a seguito della soppressione degli enti cui essi appartenevano, o a designare il diritto conferito dalla legge stessa sui beni di enti soppressi a persone che non l'avrebbero avuto a termini di precedenti norme: in questo senso parla di devoluzione ai patroni laici delle proprietà dei beni dei canonisti o benefizî l'art. 22 della legge sarda 29 maggio 1855; e di devoluzione ai comuni, nei quali esistono case religiose soppresse, dei loro beni mobili e della rendita iscritta, l'art. 19 della legge 7 luglio 1866.
Bibl.: V. Del Giudice, Rivendicazione e svincolo, riversione e devoluzione dei beni ecclesiastici, Roma 1912.