RESCRITTO
. Diritto pubblico romano. - I rescritti erano propriamente risposte scritte date dall'imperatore a domande scritte rivoltegli da privati: per solito, almeno a partire da Adriano, su questioni giuridiche di cui l'imperatore indica la soluzione, senza sottrarre però la controversia al giudice ordinario. L'imperatore agisce qui come un interprete, non diversamente dai giureconsulti. Ciò spiega come i rescritti, che in linea di principio avevano un'efficacia limitata al caso singolo, in realtà estendessero il loro valore a tutti i casi simili. In tal modo venne da essi introdotta una serie di nuovi principî specie da quando (sec. II), cominciò a prenderli in considerazione la giurisprudenza. L'ultima fioritura di rescritti si ebbe con Diocleziano: con Costantino s'inizia un periodo di reazione e gl'imperatori tendono a conservare efficacia ai rescritti limitatamente al caso singolo. Il codice Teodosiano raccolse così solo leges generales, escludendo i rescritti; Giustiniano invece ne inserì numerosissimi (d'imperatori da Adriano a Diocleziano) nel proprio codice.
Bibl.: P. Krüger, Geschichte der Quellen, ecc., 2ª ed., Lipsia 1912, p. 103 segg. e 304; Ch. Lécrivain, in Daremberg e Saglio, Dict. d'ant., s. v.; P. Bonfante, St. del dir. rom., 4ª ed., Roma 1934, I, p. 364 e II, p. 24; P. De Francisci, St. del dir. rom., ivi 1929, II, i, p. 332.
Diritto pubblico moderno. - I sovrani rescritti presero in Francia nell'età di mezzo le forme di ordonnances du roi, che contenevano disposizioni generali su vaste materie; di édits, che racchiudevano precetti riguardanti oggetti concreti; di déclarations o lettres patentes che erano lettere di cancelleria le quali dichiaravano la volontà del re sull'esecuzione di un'ordinanza al fine d'interpretarla o anche di modificarla. In tempi più recenti, pur dominando ancora lo stato assoluto, il reale rescritto perde importanza per il progressivo differenziarsi delle funzioni fondamentali dello stato. Tuttavia nel regno delle due Sicilie, ad esempio, la legge del 27 marzo 1817 fa ancora un largo posto a detti atti, i quali, accompagnati da certe forme, consistevano in reali decisioni emanate per risolvere dubbî proposti o per chiarire o interpretare qualche legge o decreto o per richiamare leggi cadute in desuetudine. Negli stati costituzionali moderni il sovrano rescritt0 e scomparso dal novero delle fonti normative. L'interpretazione delle leggi è assegnata al potere giudiziario, o, nel caso d'interpretazione autentica, a quello legislativo. Il potere esecutivo interpreta le norme giuridiche che è tenuto ad applicare, ma la sua interpretazione può essere sindacata da organi giurisdizionali competenti.
Diritto della Chiesa. - La tradizione canonistica, in conformità con quella imperiale romana, distingue - con una distinzione che non ha riscontro nei concetti e nella pratica dei moderni stati costituzionali - tra costituzioni o leggi generali, e rescritti o leggi particolari, relative a una singoia persona o a un singolo caso. Dell'importanza pratica dell'istituto nella vita della Chiesa attesta la minuzia con cui se ne occupa il legislatore: un lungo titolo di ben 43 capi vi dedicano le Decretali di Gregorio IX (lib. I, tit. III, de rescript.), un titolo di 15 capi il Liber sextus (lib. I, tit. III, de rescript.), uno le Clementine (lib. I, tit. II, de rescript.); i canoni 36-62, il vigente Codex. Il termine allude alla forma con cui si sogliono emanare quelle leggi particolari (con una decretazione in calce all'istanza); esse tuttavia si trovano anche, meno comunemente, concesse con le stesse forme delle leggi generali. La legge individuale può porre a favore di una persona o di un oggetto una norma contraria al diritto comune (privilegio) o sospendere l'efficacia della legge per una persona o un oggetto o un rapporto (dispensa), sia prima sia dopo (ma quest'ampio concetto di dispensa è avversato da P. Hinschius) che la legge abbia spiegato efficacia riguardo al caso concreto. Possono concedere rescritti la S. Sede e gli ecclesiastici con giurisdizione ordinaria; i rescritti possono essere concessi in seguito a istanza (preces) o motu proprio. Si distinguono secondo l'oggetto r. gratiae, iustitiae (dati in materia contenziosa), mixta; secondo il loro rapporto con la legge, r. secundum, praeter (allorché concedano una grazia non prevista e quindi non concessa né vietata a termini di legge); contra ius. Più importante praticamente la distinzione tra rescritti per cui è dato un esecutore (che potrà avere un merum exsecutionis ministerium o anche il potere di valutare se si debba, o meno, fare luogo al privilegio o alla dispensa concessa) e rescritti per cui non è dato alcun esecutore. A tutti i rescritti si considera apposta la clausola si preces veritate nitantur (sono viziati per surrezione quelli ottenuti tacendo il vero, e per orrezione quelli ottenuti esponendo il falso); ma quelli concessi con la clausola motu proprio (che non esclude esservi stata una richiesta) sono validi, anche se la richiesta peccò di reticenza, purché non si sia proposta una falsa causa finalis eaque unica (le dispense dagl'impedimenti matrimoniali minori sono valide, però, anche in questo caso).
Bibl.: M. Falco, Introduzione allo studio del Codex iuris canonici, Torino 1925, p. 106 segg.; J. B. Sägmüller, Lehrbuch des kathol. Kirchenrechts, 4ª ed., Friburgo in B. 1926, I, par. 32, p. 190 segg.; A. Vermeersch e J. Creusen, Epitome iuris canonici, 5ª ed., Malines-Roma 1933, I, n. 152 segg., p. 140 segg.