RESCISSIONE
. L'azione di rescissione ha per presupposto una lesione (v.), cioè una sproporzione grave tra la prestazione promessa o data e la controprestazione promessa o ricevuta nei contratti commutativi, e prescinde da un difetto o da un vizio del consenso o da un'incapacità della persona: la rescindibilità del negozio giuridico è, pertanto, concetto diverso dalla nullità e annullabilità del negozio stesso. Non è ammessa nel sistema del diritto italiano un'azione di rescissione in generale, perché non è accolto un concetto generale di lesione. L'azione di rescissione ha durata varia: quella della compravendita immobiliare dura due anni dal giorno del contratto (art. 1531 cod. civ.): conseguentemente ha la stessa durata nella permuta, quando questa, per la prevalenza dei rifacimenti in denaro, si debba assimilare a una vendita (art. 1554 cod. civ.): l'azione di rescissione della divisione dura invece cinque anni come le azioni di annullamento; essi decorrono dal giorno dell'avvenuta divisione (art. 1300 cod. civ.).
Bibl.: R. de Ruggiero, Ist. di dir. civ., 7ª ed., Messina 1934, III, pp. 298-99; L. Coviello, Ancora sulla resciss. per lesione e la vendita parziale del fondo, in Foro ital., I (1929), p. 54; G. Segrè, Interesse e azione in tema di resciss. per lesione enorme, in Temi emil., 1930, p. 295 segg.; F. Santoro Passarelli, Sul termine dell'azione di rescissione di vendita, in Foro ital., I (1931), p. 663 segg.