Nell’antica Roma, collegio di giudici privati, formato da 3, 5 o più membri, che in origine giudicavano delle controversie fra romani e stranieri; più tardi furono competenti anche in taluni processi fra romani (ingiuria, violazione di sepolcro ecc.) o in casi di infrazioni amministrative e di delitti puniti con pena pecuniaria. Un collegio di r. era nominato dal senato, prima della lex Calpurnia repetundarum del 149 a.C., per indagare in merito a reati di concussione commessi dai magistrati provinciali, e per condannare i colpevoli alla restituzione di quanto illecitamente preso.