REATI.
– La più recente legislazione penale italiana. Perdita di centralità del criterio del bene giuridico. Lotta ai fenomeni criminosi e tutela dei soggetti deboli. Politica anticorruzione. Lotta al terrorismo. Criminalità informatica. Tutela dei minori e delle donne. Criminalità economica. Bibliografia
La più recente legislazione penale italiana. – La politica legislativa scommette ancora oggi sulle virtualità dello strumento penale per fronteggiare i fenomeni criminosi. Nonostante la pena versi in evidente crisi di identità, sia per quanto riguarda la sua legittimazione (fino a che punto lo Stato può infliggere sofferenze ai cittadini?), sia per quanto riguarda la sua efficacia (trattiene davvero la minaccia della pena dalla commissione dei r.?), il legislatore non esita a ricorrervi come risposta principale e immediata alle incalzanti emergenze sociali ed economiche, e pur nel devastato scenario della giustizia penale nell’ordinamento italiano.
Evidentemente si confida che la pena assolva a una funzione di primaria rassicurazione dei consociati sulla tenuta del sistema (cd. stabilizzazione sociale) e incarni simbolicamente l’idea della volontà di lottare contro il crimine, contro i nemici della società, di non abdicare al disordine e all’anarchia. In definitiva, si tratta di una risposta rudimentale e di istinto, che viene attuata tramite messaggi politici a costo zero, e dunque agevolmente intelligibile e di facile resa mediatica.
Non a caso, mentre le nuove incriminazioni o la previsione di incrementi sanzionatori vengono di solito approvate dal Parlamento senza soverchie difficoltà, le opposte scelte di deflazione del sistema processuale, depenalizzazione, ricorso a sanzioni non carcerarie, riduzione dell’intervento penale – quasi sempre dettate dalle necessità impellenti indotte dalla gravità della crisi giudiziaria e dall’insostenibilità delle condizioni del sistema carcerario – sono dileggiate dalla retorica del populismo in nome di un’incessante aspirazione securitaria, prodotto di un dibattito politico sempre più distorto dalla logica della comunicazione.
La nascita di nuovi r. è dunque una costante di una politica penale, che, d’altro canto, manifesta la cronica conclamata incapacità di rifondare dalle basi la materia, innanzitutto riscrivendo un nuovo codice penale. I r. vanno così talvolta a collocarsi all’interno del logoro tessuto del codice Rocco, risalente al 1930, talaltra ad arricchire ulteriormente la galassia già infinita e fuori controllo della legislazione complementare.
Il progressivo scadimento del codice, invecchiato e sfibrato molto più di quanto non dica la sua data di nascita, si manifesta così, da un lato, nella incapacità di rappresentare fedelmente la fotografia dei valori della società in cui è chiamato a operare, poiché con i nuovi r. convivono arcaiche figure, costruite attorno a beni obsoleti o tuttora espressione di ideologia autoritaria, organizzati secondo una sistematica che ancora riflette la centralità dello Stato e la marginalità della persona umana; d’altro lato, nella perdita della funzione di contenere il cuore del diritto penale e delle scelte di incriminazione, poiché l’incessante proliferare dei microsistemi penali extracodicistici ha inciso anche sulla autorevolezza del codice, nonché sulla possibilità del cittadino di leggervi il catalogo principale (se non unico) dei delitti e delle pene.
Ormai il sistema legislativo delle incriminazioni è di fat to incontrollabile, sottratto al benché minimo criterio di ragionevolezza, disperso in ogni angolo dell’ordinamento, al punto che qualunque riforma si intenda proporre sconta preliminarmente la difficoltà estrema, se non l’impossibilità, di effettuare un’anagrafe attendibile e completa delle vigenti norme penali incriminatrici.
È evidente, perciò, che in un tale scenario il sorgere di nuovi r. rappresenti una scelta ancora più irrazionale e propagandistica, una reazione istintiva a pulsioni non diversamente gestibili, piuttosto che – come dovrebbe essere – meditato frutto di una strategia politico-criminale di carattere complessivo.
Perdita di centralità del criterio del bene giuridico. – Il campo di intervento dei nuovi r. corrisponde puntualmente alle estemporanee tematiche emergenziali che si sono via via susseguite, scandendo le tappe dell’agenda politica e delle rappresentazioni che ne ha fatto l’opinione pubblica. Senza pretesa di completezza, le tematiche di elezione sono quelle della sicurezza dall’immigrazione, della tutela dei minori e della donna, della tutela dei dati informatici e dei beni immateriali, della lotta senza quartiere alla corruzione e alla criminalità economica, della lotta al terrorismo, della tutela dell’ambiente e della sicurezza del lavoro.
Il legislatore interviene per accentuare e perfezionare la tutela, con tecniche di anticipazione della soglia della punibilità che prescindono anche dall’ordinario e tradizionale criterio della lesione o della messa in pericolo di un bene giuridico.
Per es., nella figura della «pornografia virtuale» di cui all’art. 600 quater 1 c.p., introdotto con la l. 6 febbr. 2006 nr. 38, nell’ambito della lotta senza quartiere al fenomeno della pedopornografia, è difficile scorgere un bene giuridico inteso in senso tradizionale, come entità di valore dotata di consistenza materiale. Con quella norma si incriminano, infatti, le condotte di produzione e di detenzione di materiale pedopornografico anche quando lo stesso «rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse», il che vale a dire che nessun minore in carne e ossa ha subito alcuna menomazione psicofisica o alcun attentato alla integrità del suo sviluppo e della sua maturazione da quelle condotte, mentre l’obiettivo del legislatore è messo a fuoco sull’autore del r., sulle sue inclinazioni, sulla pravità delle sue attitudini. Chi realizzi o detenga tali materiali virtuali è un soggetto pericoloso in quanto non si farà scrupoli, per soddisfare le sue morbose aspirazioni, a realizzare o detenere in futuro anche materiali che ritraggono minori realmente esistenti e – come tale – si tratta di soggetto che deve andare incontro alla pena anche se il fatto da lui commesso non incide di per sé (ancora) su una vittima concretamente individuabile.
Con ciò si tende ad abbandonare, in funzione di lotta a pericolosi fenomeni criminosi, i criteri di incriminazione propri del diritto penale liberale, che preferiva costruire i precetti attorno a comportamenti offensivi di beni giuridici, rifuggendo da anticipazioni o presunzioni tendenti a colpire più la pericolosità dell’agente che la pericolosità dell’azione.
Del resto, la torsione verso un diritto penale ‘d’autore’ è evidentemente l’inevitabile approdo di una politica criminale tutta giocata all’insegna della lotta con il nemico della convivenza sociale, contro colui che attenta alle conquiste sociali e aggredisce il benessere faticosamente raggiunto dalla comunità occidentale. Espressione esemplare di tale politica penale si rinviene nella serrata legislazione punitiva dell’immigrazione irregolare che si spinge, nel 2009 (art. 10 bis d. legisl. 25 luglio 1998 nr. 286, introdotto dall’art. 1, 16° co., lett. a, l. 15 luglio 2009 nr. 94), a prevedere come r. il mero ingresso o trattenimento irregolare in Italia da parte dello straniero (cd. r. di clandestinità), laddove sino a quella data i r. in materia di immigrazione irregolare erano costruiti soltanto attorno alla violazione di provvedimenti amministrativi, di allontanamento (art. 14, co. 5-ter, d. legisl. 25 luglio 1998 nr. 286) o di reingresso (art. 13, 13° co., d. legisl. nr. 286/1998). Sebbene il r. sia punito con la sola pena pecuniaria, sostituibile con l’espulsione, la dottrina ha subito segnalato che tale misura è in contrasto con i diritti fondamentali dello straniero, riconosciuti, tra l’altro, in sede europea, e la sua previsione costituisce un aggiramento delle procedure europee che escludono la configurabilità della espulsione dello straniero come misura penale. Invero, al di là degli obiettivi pratici che l’incriminazione si proponeva, verosimilmente conseguibili anche con altri meno impegnativi strumenti, la scelta del ricorso alla pena assume in tal caso un evidente valore simbolico, testimoniando dell’impegno massimo dello Stato contro il fenomeno dell’immigrazione clandestina nella prospettiva della sbandierata ‘tolleranza zero’ evocata da più parti come strumento di soluzione politica definitiva del problema. Ne risulta un r. dove è arduo scorgere la tutela di un reale bene giuridico semplicemente basato sulla punizione della condizione soggettiva di ‘straniero irregolare’. La Corte costituzionale – nell’escludere l’illegittimità costituzionale dell’incriminazione (sentenza dell’8 luglio 2010, nr. 250) – vi scorge una messa in pericolo dell’«interesse dello Stato al controllo ed alla gestione dei flussi migratori», ma la dottrina ha messo fortemente in dubbio che data la distanza che separa la condotta dalla insorgenza di tale pericolo il principio di offensività sia rispettato.
Il tema della sicurezza passa anche attraverso il ripristino del prestigio dell’autorità pubblica, dissolto nel corso degli anni con l’affermarsi dell’idea liberale che tende a porre al centro della tutela l’individuo e colloca in secondo piano lo Stato. Il rigurgito del principio di autorità è leggibile nell’estemporaneo ripristino della figura criminosa dell’«oltraggio a pubblico ufficiale», che uno dei tanti ‘pacchetti sicurezza’ confezionati negli ultimi anni ha ricollocato nel codice penale, dopo la cancellazione che ne era stata sancita nel 1999 (l’art. 341 c.p. era stato abrogato dalla l. 25 giugno 1999 nr. 205). L’art. 341 bis c.p. prevede ora come r. il fatto di chi «in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni» (disposizione introdotta con l’art. 1, 8° co., l. 15 luglio 2009 nr. 94). L’insieme dei requisiti richiesti fa propendere per una incriminazione calibrata più sul versante dell’offesa alle funzioni svolte dal pubblico ufficiale che non sulla ‘lesa maestà’ della sua persona, ma è dubbio se tale più moderna visione possa far breccia in giurisprudenza e se, invece, prevalga ancora l’idea dell’intangibilità dell’operato del pubblico ufficiale quale soggetto che si colloca su un piano superiore a quello del semplice cittadino. Anche in questa scelta si scorge più che la necessità di colmare un vuoto di tutela, la volontà di indirizzare un messaggio politico ai consociati, poiché, da un lato, la qualificazione dell’offesa al pubblico ufficiale come ingiuria aggravata ex art. 61, n. 9, c.p. garantiva comunque una tutela qualificata dell’onore della persona investita delle funzioni pubbliche, d’altro lato, la previsione del tutto inedita della possibilità di estinguere il r. da parte dell’imputato che «prima del giudizio abbia riparato interamente il danno mediante risarcimento di esso [anche] nei confronti dell’ente di appartenenza della [persona offesa]» (art. 341 bis, 3° co., c.p.), depotenzia in concreto la capacità dissuasiva della minaccia di pena e configura una sorta di ‘patteggiamento’ poco dignitoso per l’autorevolezza del bene su cui la condotta del reo avrebbe inciso. La legge, in tal modo, rivela il varo di una politica penale che sembra voler alternare il ‘bastone’ e la ‘carota’, di dubbia efficacia e di altrettanto dubbia opportunità sotto il profilo della parità di trattamento di tutti i cittadini.
La crisi del parametro del bene giuridico, inteso in riferimento a un’entità di valore materialmente esistente e percepibile nella realtà, si riscontra anche nella parallela tendenza alla ‘sentimentalizzazione’ degli oggetti di tutela, vistosamente incrementata dal legislatore delle novelle codicistiche: non solo è stato introdotto e di seguito potenziato nel codice un titolo autonomo di «delitti contro il sentimento degli animali» (artt. 544 bis-544 sexies c.p.), cui fanno da corredo anche figure di r. contravvenzionale (artt. 727 e 727 bis c.p.) (l. 20 luglio 2004 nr. 189 e l. 4 nov. 2010 nr. 201), ma sono stati riscritti i r. contro il «sentimento religioso» (artt. 403-405 c.p.: l. 24 febbr. 2006 nr. 85), dopo che la Corte costituzionale ha imposto l’eliminazione della posizione discriminata delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, imperniati ancora una volta, discutibilmente, sulla ‘spiritualizzazione’ istituzionale della tutela.
Lotta ai fenomeni criminosi e tutela dei soggetti deboli. – I campi di intervento delle nuove incriminazioni sono i più vari, così come divergenti – se non opposte – sono le linee politico-criminali che le hanno dettate, sovente corrispondenti ai cambiamenti di maggioranze parlamentari e di governo. Per es., mentre le maggioranze di centrodestra hanno espresso una politica penale che privilegia le tematiche securitarie e che si è orientata ad allargare le maglie nel campo della criminalità economica e dei colletti bianchi, le maggioranze di centrosinistra hanno impiegato lo strumento penale per rafforzare la sicurezza sui luoghi di lavoro e, in genere, dei soggetti più deboli.
La nota costante che può rinvenirsi nel complesso degli interventi è costituita dal progressivo abbandono del criterio dell’offesa al bene giuridico come criterio di legittimazione del ricorso alla sanzione penale. Non a caso, i commentatori che si affrettano a chiosare le norme di recente conio sono costretti spesso a ricorrere in proposito all’escamotage di assegnare ai nuovi r. natura plurioffensiva, proprio per la difficoltà di scorgere con chiarezza l’essenziale contenuto offensivo e per l’abitudine mentale di dover comunque misurare con tale criterio la portata dell’intervento. Sennonché, il ricorso alla plurioffensività rappresenta, in definitiva, la negazione del principio di offensività, che in tanto può svolgere la sua funzione critica e dogmatico-esegetica in quanto si possa scorgere dietro ogni incriminazione un solo bene, in grado di spiegare le scelte e le tecniche di tutela, nonché di orientare la lettura del testo normativo.
È possibile che il declino del tradizionale criterio, espressione centrale del pensiero liberale continentale che vuole ridurre al minimo indispensabile l’area del penalmente rilevante (secondo lo slogan del cd. diritto penale minimo), sia accelerato dalla impossibilità di ripensare ex novo un codice penale dell’Italia repubblicana e dunque dalla estemporaneità e approssimazione degli interventi legislativi; tuttavia, è ormai evidente che in ognuno di tali interventi – quale ne sia la coloritura politica –, né in fase di formazione del diritto, né in fase di interpretazione e applicazione delle norme, l’angolo prospettico del bene giuridico possa più avere un qualche rilievo operativo. Si può ricostruire, piuttosto, l’odierno moto legislativo di costruzione di norme penali soltanto attorno alla duplice, e talvolta concorrente, preoccupazione di: a) lottare contro i (nuovi o rafforzati) fenomeni criminosi; b) apprestare tutela ai soggetti deboli. In entrambe le prospettive, la costruzione di norme penali avviene con assoluta disinvoltura, senza incontrare alcun limite ‘ontologico’ o razionale, sulla sola base della utilità e della convenienza, anche simbolica, del momento.
Di seguito indichiamo, solo esemplificativamente, qualcuno dei campi di intervento delle nuove incriminazioni.
Politica anticorruzione. – Una delle maggiori urgenze politiche degli ultimi anni riguarda un fenomeno certamente non nuovo nelle contrade italiane, quale il dilagare a ogni livello delle pratiche corruttive (v. corruzione). Contro il fenomeno della corruzione, o, più in genere, delle ‘tangenti’ negli apparati pubblici, il legislatore – soprattutto a partire dal 2012 – ha messo in campo una serie di interventi volti a prevenire e più efficacemente reprimere una piaga morale ed economica che assegna all’Italia un triste primato europeo. In questo contesto non è mancata una modifica e una profonda ristrutturazione del sistema penale, che ha comportato anche la nascita di nuovi r., oltre a consistenti incrementi sanzionatori.
Tra le nuove incriminazioni, quella dotata di maggiore impatto è la figura della «corruzione per la funzione», che, nel riformato art. 318 c.p. (l. 6 nov. 2012 nr. 190), ha preso il posto della «corruzione per un atto d’ufficio», nel gergo nota come corruzione impropria, in cui si prevedeva come r. il patto tra privato e pubblico agente per il compimento di un atto conforme ai doveri d’ufficio verso una retribuzione indebita. Con la nuova figura viene superata la tradizionale concezione mercantile della corruzione, che limita il fenomeno alla compravendita di un atto (individuato o individuabile), e in coerenza con le nuove dimensioni sistemiche che ha assunto il fenomeno, si incrimina la generica messa a disposizione del privato corruttore della funzione pubblica, nonché, in alternativa, dei «poteri» esercitati dal pubblico agente, anche senza la necessità di individuare un corrispettivo tra «utilità» corrisposta e singolo atto compiuto o da compiere.
In realtà, allo sganciamento della corruzione dall’atto dell’ufficio era già pervenuta una giurisprudenza ‘creativa’, la quale, con uno sforzo interpretativo molto contestato in dottrina, aveva ricompreso la corruzione ‘per asservimento della funzione’ all’interno del più grave r. di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (corruzione propria: art. 319 c.p., rimasto inalterato nella formulazione della fattispecie), nei fatti superando i limiti che il principio di legalità tracciava sotto il vigore del precedente sistema. Da questo punto di vista, la previsione del nuovo r. conferisce legittimazione a un simile sforzo e risponde alle esigenze di colpire la corruzione in tutte le sue forme di manifestazione. In chiave critica, la dottrina ha tuttavia già notato che una formula così generica ricomprende modalità molto diverse di offesa al bene del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, equiparando fatti gravi a fatti bagatellari, quali, per es., l’accettazione di una mera regalia dopo che il pubblico agente ha compiuto un atto doveroso.
Altro nuovo r., sempre introdotto dalla novella del 2012, è la «induzione indebita a dare e a promettere» (art. 319 quater c.p.) che, apparentemente, non rappresenta altro che il prodotto dello ‘spacchettamento’ della originaria figura della concussione (art. 317 c.p.), comprensiva delle condotte di «costrizione» e di «induzione» da parte del pubblico agente nei confronti del privato concusso, vittima dell’abuso. L’aver limitato la nuova figura di concussione alla condotta costrittiva e l’aver costruito il nuovo r. sulla condotta induttiva non soddisfa, tuttavia, la mera esigenza di distinguere, anche sul piano sanzionatorio, due differenti modalità di abuso dei poteri o della qualità da parte del pubblico ufficiale, poiché la figura della induzione indebita prevede la punibilità anche del privato che si determina a pagare la tangente (art. 319 quater, 2° co., c.p.). Ciò significa che, mentre nella concussione il privato continua a essere concepito come una vittima dell’abuso, nella induzione indebita egli diventa un correo, che, sebbene non su un pia no di perfetta parità con il pubblico agente, ritrae un vantaggio dall’abuso e dal conseguente pagamento della tangente. Nonostante le apparenze, dunque, tale r. non replica una variante della originaria figura della concussione, ma a tutti gli effetti costituisce una nuova incriminazione che va a collocarsi a metà strada tra la (nuova) concussione (solo per costrizione) e le figure di corruzione (per la funzione e per atti contrario ai doveri), Giano bifronte che divide con la concussione l’abuso dei poteri del pubblico ufficiale e con la corruzione la prospettiva di ricavare un vantaggio (indebito) da tale abuso. In definitiva, l’introduzione di tale discussa figura arricchisce il ventaglio di possibilità a disposizione del pubblico ministero per qualificare giuridicamente una vicenda di pagamento di tangenti pubbliche e gli assegna il potere discrezionale di valutare la convenienza giudiziaria di ciascuna di esse.
A corredo della riforma del 2012 deve anche segnalarsi il varo della nuova figura di «traffico di influenze illecite» (art. 346 bis c.p.), che incrimina l’accordo con il quale un soggetto si impegna a «sfruttare» le sue relazioni realmente esistenti con un pubblico agente compiendo una «mediazione illecita» a favore di altro soggetto a pagamento, ovvero a fungere da intermediario di una proposta corruttiva: nel primo caso la stipula della mediazione è comunque punita, salvo il concorso nel r. eventualmente commesso dal pubblico agente; nel secondo caso è punita solo se poi non sfocia nella conclusione del patto corruttivo, la realizzazione del quale, invece, assorbe il r. meno grave (che si applica espressamente solo «fuori dei casi di concorso nei r. di cui agli artt. 319 e 319 ter» c.p.).
L’incriminazione del traffico di influenze restituisce al suo naturale ruolo la fattispecie di millantato credito (art. 346 c.p.), non modificata dal legislatore, in cui chi versa il corrispettivo al supposto mediatore è soltanto la vittima (non punibile) di una sorta di truffa, perché la controparte millanta soltanto un credito che in realtà non esiste, e dunque finisce per comprare fumo mentre pensava di poter ottenere un vantaggio.
Prima del 2012, il legislatore aveva provveduto a colmare una lacuna nella tutela del buon andamento degli appalti pubblici, prevedendo come r. la condotta di turbativa (con violenza o attraverso la corruzione) del procedimento amministrativo di formazione dei bandi di gara, che in precedenza non era riconducibile al r. di «turbata libertà degli incanti» (art. 353 c.p.), presupponendo tale norma che la turbativa avvenisse dopo l’indizione della gara. Con la nuova figura (art. 353 bis c.p., introdotto con la l. 13 ag. 2010 nr. 136) si tutela, in particolare, la correttezza e la trasparenza del procedimento in questione, che costituisce un presupposto, spesso delicato e decisivo, dell’intero iter che conduce all’individuazione del vincitore dell’appalto e su cui, spesso, già si radica la mala pianta della corruzione o dell’abuso.
Nel novero dei reati-ostacolo al fenomeno corruttivo può iscriversi anche l’incriminazione del cd. autoriciclaggio, da molto tempo annunciata e infine realizzata con la l. 15 dic. 2014 nr. 186, che ha introdotto l’art. 648 ter 1 c.p. Da quando si è sviluppato un sistema legislativo sempre più complesso e articolato volto a impedire il reingresso nel circuito economico dei proventi illeciti, allo scopo sia di proteggere il mercato sia di rendere meno redditizio il crimine a sfondo economico-patrimoniale, l’incriminazione del cd. riciclaggio (in Italia tramite l’art. 648 bis c.p.), consistente nelle condotte di ‘ripulitura’ del denaro sporco e delle ricchezze illecite, aveva sempre riguardato persone diverse dagli autori del reato-presupposto. Il cd. privilegio di auto riciclaggio si imponeva, infatti, sulla scorta della considerazione che operasse nei confronti di costoro il divieto di doppia incriminazione per lo stesso fatto, come se l’impiego del compendio delittuoso da parte dello stesso reo costituisse un naturale seguito del r. commesso che non era giusto punire autonomamente, e la cui punizione era da intendere ricompresa in quella irrogata per il r. a monte. Tale approccio, che, tra l’altro, comportava spesso che per il riciclatore fosse più conveniente nella pratica dichiarare di aver commesso il r. presupposto, onde lucrare quantomeno una decorrenza anteriore del termine di prescrizione, è stato cancellato attraverso la nuova incriminazione, che non si risolve nella semplice eliminazione dell’inciso «fuori dei casi di concorso nel reato», con cui si apre l’art. 648 bis c.p., ma consiste nella previsione di uno specifico r. di autoriciclaggio, che del superato privilegio mantiene memoria nella comminatoria leggermente meno grave della pena che la caratterizza. La norma punisce, dunque, chi «avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colpo so, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza illecita». Con tale complessa formula, il legislatore sembra voler correggere l’eccessiva indeterminatezza della incriminazione del riciclaggio (che riguarda genericamente qualunque «operazione» posta in essere «in modo da ostacolare l’identificazione» della provenienza delittuosa del denaro o dei beni), ma, non avendo modificato la fattispecie dell’art. 648 bis c.p., immette nel circuito giudiziario una doppia scrittura della rilevanza penale della ripulitura dei capitali illeciti di non agevole utilizzo, in prima battuta dovendosi stabilire – tra l’altro – se l’autoriciclaggio è un r. che non prevede la realizzazione concorsuale e se le condotte di riciclaggio che non integrano anche gli estremi dell’autoriciclaggio siano ancora punibili. Altra questione interpretativa, ma anche dogmatica non semplice, è quella che sorge sulla base della previsione espressa della non punibilità di condotte «per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale» (art. 648 ter 1, 4° co., c.p.).
Lotta al terrorismo. – Anche l’emergenza del terrorismo non può dirsi nuova, né per la comunità italiana, né per il codice penale, avendo sin dai primordi il legislatore impiegato innanzitutto la leva della pena per cercare di arginare il fenomeno, a cominciare dagli ‘anni di piombo’ dello scorso secolo. La recrudescenza del fenomeno su vasta scala e sullo scenario internazionale, con caratteri, portata e forme di manifestazione mai sino a ora sperimentate, aveva già determinato nel 2005 l’inserimento nel codice di una sorta di microsistema imperniato sulla punibilità di condotte meramente preparatorie, purché dettate dalla finalità terroristica; tale microsistema è stato ora migliorato e infittito anche attraverso una trama di nuove incriminazioni, introdotte con il consueto e discutibile strumento del decreto legge (d.l. 18 febbr. 2015 nr. 7), ancora più calate nella realtà transnazionale del fenomeno, e ancora più dirette ad anticipare lo stadio dell’intervento penale.
Così, mentre originariamente l’incriminazione del fatto dell’«arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale» (art. 270 quater c.p.) prevedeva la punibilità del solo soggetto arruolatore e non anche del soggetto arruolato, evidentemente sulla considerazione della tenuità dell’offesa ravvisata nel solo fatto di essersi arruolato, le nuove norme, cambiando la valutazione politico-criminale sottostante, estendono la pena anche a quest’ultimo, sia pure in misura più contenuta (2° co.: reclusione da tre a sei anni contro reclusione da sette a quindici anni).
L’art. 270 quater 1 c.p. prevede come r. il fatto di chi «organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo», laddove la distinzione tra attività del tutto lecita e r. (punito con la reclusione da tre a sette anni) riposa esclusivamente sulle virtualità tipizzanti della finalità che i «viaggi» debbono avere, circostanza, questa, non sempre univocamente accertabile.
Se tale condotta è già certamente preparatoria rispetto alla commissione di fatti lesivi dei beni giuridici, la condotta che ora incrimina la seconda parte dell’art. 270 quinquies c.p., oltre a essere anch’essa meramente preparatoria, si presenta del tutto indefinita. La norma punisce, infatti, il soggetto che «avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo [atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo], pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270 sexies [con finalità di terrorismo]».
Le tecnica normativa non è delle più raccomandabili, contenendo la descrizione del fatto il riferimento contemporaneo a nozioni apparentemente sovrapponibili, quali «atti», «comportamenti» e «condotte»; si dovrebbe, tuttavia, desumere dal testo che le istruzioni acquisite dal reo riguardino esattamente il compimento di quegli atti (di violenza o sabotaggio) che poi egli si accinge a compiere. Rimane comunque il problema di stabilire quali siano i «comportamenti» prodromici che già costituiscono r., evidentemente diversi dalla mera acquisizione delle istruzioni, costituenti solo il presupposto della condotta punibile.
Le scelte politiche appena accennate suscitano dubbi che concernono, prima ancora della legittimità di un così cospicuo arretramento della punibilità e di un così evidente vulnus al principio di sufficiente determinatezza della fattispecie, soprattutto la loro utilità come strumenti di prevenzione-persuasione, poiché se c’è un territorio dove emblematicamente la minaccia penale costituisce un’arma spuntata è proprio quello dove alligna il delinquente fanatico, disposto a morire pur di affermare i suoi macabri e disumani ideali pseudoreligiosi.
Ancora una volta la pena è vista come entità in grado di rassicurare la comunità e di simboleggiare la volontà politica di fronteggiare le avversità.
Criminalità informatica. – Se i fenomeni della corruzione e, più in generale, della criminalità economica, nonché il fenomeno del terrorismo, non costituiscono un problema sorto negli ultimi anni, diverso è il discorso per la criminalità informatica, interamente generata dalla straordinaria diffusione delle nuove tecnologie elettroniche e digitali in tutti i settori della popolazione, nonché nella gestione dei servizi delle amministrazioni pubbliche e private.
Lo smisurato incremento dei mezzi informatici ha generato, inevitabilmente, un parallelo incremento della criminalità che tali strumenti rendono possibile, anche nei settori emergenziali appena trattati, per fronteggiare la quale, non sempre potendo funzionare le norme penali in vigore, il legislatore ha dovuto mettere in campo nuove incriminazioni, opportunamente calibrate, quanto a descrizione del fatto, sulla peculiarità di simili forme di aggressione ai beni giuridici pubblici e privati.
Così, la diffusione dei documenti informatici e della cd. firma digitale ha suggerito la creazione di una nuova figura di falso, che punisce chi «dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona» (art. 495 bis c.p. introdotto dall’art. 3, 2° co., l. 18 marzo 2008 nr. 48); il processo di informatizzazione della pubblica amministrazione ha suggerito di modellare alcune nuove fattispecie a protezione degli strumenti (hardware e software) di cui le strutture pubbliche si stanno dotando, quali quella sul danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici (art. 635 ter c.p.) e quella sul danneggiamento dei sistemi informatici o telematici, privati o pubblici (artt. 635 quater e 635 quinquies c.p. introdotto dall’art. 5, 2° co., l. nr. 48/2008). In tali figure si può individuare la preoccupazione del legislatore di non attendere che il danneggiamento sia completo e irreparabile e, quindi, di anticipare l’intervento penale a stadi di aggressione anteriori: è incriminato anche il «fatto diretto» a cagionare il danneggiamento, e, comunque, con riguardo all’hardware, non ci si limita alla tutela dell’integrità fisica della macchina, ma, nella prospettiva dinamica dell’impiego operativo, se ne punisce anche la sola frapposizione di un «ostacolo al funzionamento».
Tutela dei minori e delle donne. – Grande attenzione mostra l’attività legislativa dell’ultimo decennio in campo penale alla tutela dei soggetti deboli, innanzitutto i minori e le donne. Il legislatore si è trovato di fronte a una vera e propria emergenza sociale, rappresentata con veemenza dall’opinione pubblica e dalla relativa eco sui massmedia, di cui – peraltro – si è fatta interprete anche la comunità internazionale, che in varie occasioni ha sollecitato in proposito attraverso mirati strumenti le legislazioni dei singoli Stati. Di qui, si è anche fatto ricorso, non senza critiche, alla decretazione d’urgenza, quasi che la gravità e la drammaticità del contesto sociale, che fa da sfondo alla violenza sulle donne (v. femminicidio) e sui minori, al loro sfruttamento, alla violenza domestica, non fosse il frutto di complesse dinamiche collettive, manifestatesi da decenni per l’incrociarsi di molteplici fattori scatenanti, e imponesse invece l’urgenza di predisporre repentinamente e freneticamente – da un giorno all’altro – più adeguate sanzioni penali.
Peraltro, in queste materie l’intervento del diritto penale – al di là del tenore della comunicazione politica – quasi mai si sostanzia nella introduzione di nuove fattispecie criminose, poiché ben difficilmente i crimini perpetrati contro i minori e contro le donne già in precedenza sfuggivano alla sanzione. Qui il legislatore sembra piuttosto disposto a cimentarsi in un lavoro certosino di ricalibrazione della risposta sanzionatoria, anche attraverso lo strumento tecnico, sinora sostanzialmente svalutato, delle circostanze aggravanti. In generale, il risultato di una simile politica della pena è duplice: veicolazione di un messaggio di maggior rigore all’opinione pubblica nella repressione dei fatti criminosi e, contemporaneamente, ulteriore dilatazione della discrezionalità giudiziale, che dalla previsione di circostanze vede resa ancora più elastica l’escursione delle comminatorie, facendo del (singolo) giudice il vero regista della lotta alla criminalità e il più accreditato interprete dell’interlocuzione pubblica circa l’esemplarità delle pene e la serietà dell’impegno nella tutela delle vittime.
Pochi, in definitiva, sono in materia i nuovi r., e pressoché tutti realizzano incriminazioni di fatti già comunque costituenti reati. La fattispecie più conosciuta e pubblicizzata è quella del cd. stalking, r. dal nome tecnico di «atti persecutori», ora previsto nell’art. 612 bis c.p., introdotto con urgenza – per l’appunto – attraverso un decreto-legge, mentre un ramo del Parlamento aveva già approvato il testo di un disegno di legge nella stessa materia (art. 7 d.l. 23 febbr. 2009 nr. 11 convertito dalla l. 23 apr. 2009 nr. 38). Si punisce il fatto di chi «con condotte reiterate, minaccia
o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timo re per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vi ta». Sullo sfondo vi sono singoli atti che già costituirebbero reato (minaccia o molestie), ma la loro reiterazione, unita alla causazione di quella conseguenza psicofisica descritta in alternativa, determina un robusto incremento sanzionatorio e potenziali effetti processuali di rilievo (per es., arresto in flagranza, custodia cautelare), diversamente non attivabili. Si è molto discusso in dottrina circa il rispetto del principio di sufficiente determinatezza nella descrizione delle conseguenze della condotta abituale di minaccia o molestia, e della loro empirica verificabilità, innanzitutto dovendosi stabilire se l’enigmatico legislatore, attraverso la formula «in modo da», avesse inteso richiedere veri e propri «eventi» causati da una simile condotta, ovvero si fosse accontentato del pericolo del loro verificarsi. È difficile dire se la tecnica narrativa non ineccepibile sia stata indotta dalla fretta del procedere o sia invece espressione di un vizio endemico, in una materia dove regna la delicata dimensione psichica delle relazioni interpersonali, non proprio terreno agevole per l’ortodossia descrittiva penalistica; tuttavia, quale che sia la ragione, la giurisprudenza ha subito mostrato di impiegare il nuovo strumento con grande disinvoltura, sfruttando appieno tutti gli spazi di manovra che il legislatore ha lasciato alla libera interpretazione.
Di minore impatto pratico in Italia, ma rispondente alla stessa esigenza tecnico-politica di perfezionamento della tutela penale della donna, è la norma che incrimina le «pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili» (art. 583 bis c.p.), introdotta per meglio adempiere agli obblighi internazionalmente assunti in materia di contrasto al fenomeno delle mutilazioni genitali femminili. Anche in questo caso, entrambi i fatti previsti come specifico reato dalla novella (l’aver «causato» la mutilazione e l’aver «provocato» lesioni agli organi sessuali), già erano penalmente rilevanti; ma il legislatore, costruendo le due figure ad hoc, da un lato, ha incrementato le comminatorie altrimenti applicabili, d’altro lato, ha inteso porre l’accento sullo specifico contenuto offensivo di tali fatti – i quali, pur ‘culturalmente motivati’, mortificano la donna e le possono provocare danni irreparabili – anche al fine di agevolarne la denuncia da parte delle vittime. La norma è corredata da una pseudodefinizione di «pratiche di mutilazione», in cui il rigore dell’elencazione specifica si disperde nella finale licenza all’analogia («si intendono la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo»: art. 583 bis, 1° co., ultima parte, c.p.), mentre, per quanto concerne l’individuazione degli organi oggetto della condotta (se solo quelli esterni o anche quelli interni), nella genericità della formula normativa, la soluzione restrittiva – conforme alla ratio dell’intervento e agli orientamenti internazionali – dipende dagli esiti incerti dell’interpretazione.
La speciale attenzione alla tutela dei minori, già manifestatasi nel campo della lotta alla pedopornografia, ha trovato un approfondimento attraverso le nuove incriminazioni della «sottrazione e trattenimento di minori all’estero» (art. 574 bis c.p.) e della «istigazione alla pedofilia» (art. 414 bis c.p.). Ancora una volta si tratta di figure speciali che estrapolano da fattispecie generali, sempre presenti nei codici penali, quali la sottrazione di minorenni (artt. 573 e 574 c.p.) e l’istigazione a delinquere (art. 414 c.p.), ipotesi particolari, non solo per meglio calibrare la pena – operazione realizzabile anche con la previsione di aggravanti – ma soprattutto per porre in primo piano la specialità dell’offesa che, con le connotazioni indicate, il fatto di r. produce. Le note specifiche sono costituite – rispettivamente – dalla dimensione internazionale del fatto, che rende più insidioso e difficile il ricongiungimento familiare, e dalla natura del r. oggetto della pubblica istigazione, che rende la condotta più pericolosa a causa dell’immaturità e dell’inesperienza del destinatario.
In proposito, si deve notare, con riguardo all’art. 574 bis c.p., che è controversa la natura giuridica dell’ipotesi di «sottrazione consensuale» prevista nel 2° co., apparentemente costruita come mera circostanza attenuante, piuttosto che come autonoma figura di reato, a differenza della fattispecie generale corrispondente (art. 573 c.p.); con riguardo all’art. 414 bis c.p., invece, è interessante la proposizione del 3° co. che, con espressione tecnicamente poco felice, precisa che «non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume», nell’evidente preoccupazione che simili causali – diversamente – avrebbero potuto integrare estremi di cause di giustificazione o di scusanti.
Ma la trama delle incriminazioni in tema di abusi su minori, segnatamente di natura sessuale, ulteriormente perfezionata anche alla luce degli impegni assunti in sede internazionale, e variamente infittita con ritocchi sanzionatori, figure circostanziali, riformulazione di reati già presenti, registra anche l’introduzione di nuovi r., che vanno a colpire fatti in precedenza non puniti. Si segnala, per es., il reato di «adescamento di minorenni» (art. 609 undecies c.p.), costruito sulla base dell’art. 23 della cd. convenzione di Lanzarote (adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 12 luglio 2007 e aperta alla firma il 25 ott. 2007 a Lanzarote), con cui si realizza un’evidente anticipazione della tutela penale in relazione a fatti solo potenzialmente lesivi della sfera sessuale del minore: punendo il compimento di «qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione», non si richiede che la «fiducia» sia stata effettivamente concessa e che dunque l’adescamento sia andato a buon fine. Il legislatore ha cercato di compensare la possibile tensione che simile barriera anticipata può creare con il principio di offensività, richiedendo in capo al soggetto agente lo scopo di commettere reato di pedopornografia, ma è dubbio che tale rimedio possa risolversi nella maggiore obiettiva concretezza del pericolo che il fatto debba causare per costituire reato, trattandosi di un requisito esclusivamente soggettivo.
Ancora, si punisce ex novo chiunque «assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto» (art. 600 ter c.p.), colmando così quella che taluno aveva denunciato come una lacuna del sistema di tutela, ma anche aderendo a un vincolo imposto dalla stessa convenzione di Lanzarote (art. 21); si estende la tradizionale figura della «corruzione di minorenne» sino a punire anche chi «fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali» (art. 609 quinquies, 2° co., c.p.).
Criminalità economica. – Gli anni della grande crisi economica non hanno determinato manovre penali tali da segnare la creazione di significative nuove incriminazioni nella materia. Gli interventi non sono mancati, ma sono consistiti soprattutto in ritocchi del diritto vigente, più che nella costruzione di nuove barriere penali. I due settori tradizionali del diritto penale delle società e del diritto penale delle procedure concorsuali, che formano oggetto di legislazione extracodicistica, sono rimasti da questo punto di vista pressoché inalterati, nonostante il bisogno di una completa riscrittura di entrambi i sistemi, risalenti al 1942, sia stato coralmente segnalato in dottrina.
Il tema dominante, naturalmente, è quello della crisi dell’impresa, che, se ha generato un complesso reticolo normativo volto a limitare l’applicazione della irreversibile procedura fallimentare e a potenziare gli strumenti di superamento delle difficoltà e di rilancio produttivo (v. fallimento e procedure concorsuali), non ha tuttavia prodotto rilevanti novità nella disciplina penale delle procedure concorsuali diverse dal fallimento; e ciò nonostante la delicatezza dei passaggi che prevedono l’assunzione di rischi ulteriori a carico dei creditori e dei soci, collegati all’affidamento che costoro sono disposti a riporre sulle buone intenzioni dell’imprenditore-debitore in crisi, non facendolo fallire.
L’evoluzione della disciplina segna un evidente processo di ‘privatizzazione’ delle soluzioni della crisi dell’impresa e un correlato implemento delle procedure di negoziazione, e ciò determina un’esigenza di tutela penale nuova rispetto a quella della tradizionale par condicio creditorum. In particolare, il bisogno di legalità della procedura dominata dal giudice, viene sempre più soppiantato dalla centralità della figura del professionista attestatore della bontà ed efficacia dei piani di risanamento, nonché del suo operato, da cui nasce il bisogno di tutela della veridicità documentale e dell’affidamento nella relazione di tale tecnico.
Attorno a questa peculiare esigenza di tutela è stata costruita l’unica nuova incriminazione in materia, scritta nell’art. 236 bis della legge fallimentare. Si tratta di una nuova figura di falso ideologico, il cui soggetto attivo è il «professionista» chiamato a compiere relazioni e attestazioni nelle varie procedure costruite per il superamento della crisi d’impresa (tra le altre: piano di risanamento, domanda di ammissione al concordato preventivo, domanda per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti). Egli è ora punito se «espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti» in tali relazioni o attestazioni, e ci si è già chiesti se tale condotta debba riguardare solo la reale esistenza dei dati contabili, che è oggetto di controllo e di attestazione di veridicità da parte del professionista, ovvero anche le valutazioni contabili (per es., sulla esigibilità di un credito), fino a estendersi ai giudizi prognostici circa le aspettative del debitore. Se la giurisprudenza dovesse aprire la fattispecie sino a colpire non solo il ‘falso in valutazione’, ma anche il ‘falso in previsione’, commesso dal professionista poco attento e poco scrupoloso nell’assolvimento dei propri doveri, non solo si creerebbe un vulnus evidente al principio di determinatezza, ma si finirebbe per confondere un rimprovero che la legge costruisce come doloso con un rimprovero meramente colposo; tutto ciò, tra l’altro, metterebbe a rischio le stesse finalità sottostanti ai processi di soluzione negoziata delle crisi di impresa, scoraggiando l’attività di chi debba assumersi rischi anche professionali e favorendo l’insorgere di una modalità ‘difensiva’ nell’assolvimento dei compiti professionali.
La norma incriminatrice sembra, invero, letteralmente limitare la responsabilità ai soli casi di esposizione di dati o informazioni false e non interessarsi delle valutazioni o dei giudizi prognostici, a differenza di quanto, peraltro, risulta da una diversa (ben più pericolosa) norma introdotta soltanto qualche mese prima nella parallela materia delle cd. crisi da sovraindebitamento per le imprese non soggette a fallimento, la quale punisce, invece, «il componente dell’organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni [...] in ordine alla veridicità dei dati contenuti [...] in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore» (art. 19, 2° co., l. 27 genn. 2012 nr. 3).
Nella materia penale societaria, invece, non si sono registrate incriminazioni autenticamente nuove, poiché lo sbandierato esordio della «corruzione fra privati» a opera della sopra citata legge anticorruzione del 2012, in realtà si è risolto solo in un modesto aggiustamento del fatto descritto nell’art. 2635 c.c., originariamente rubricato con la meno impegnativa formula di «infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità». Peraltro la minimale riformulazione ha verosimilmente contravvenuto agli obblighi internazionalmente assunti che reclamavano un più deciso alleggerimento della fattispecie, la quale invece continua a prevedere, oltre alla stipula del patto corruttivo tra privati, l’effettivo compimento da parte del corrotto dell’atto ‘infedele’, con conseguente nocumento per la società; il ritocco concerne proprio la descrizione dell’atto ‘venduto’, prima resa negli angusti e burocratici termini della «violazione degli obblighi di ufficio», ora estesa anche alla generica violazione di «obblighi di fedeltà».
La principale novità, anche nella prospettiva dell’adeguamento agli obblighi internazionali, consiste piuttosto nel vistoso allargamento del novero dei soggetti attivi del reato. Mentre il 1° co., confermando quanto risultava in proposito nel previgente reato di infedeltà a seguito di dazione, è costruito attorno a soggetti attivi che ricoprono cariche apicali nell’ambito societario, il 2° co. prevede una significativa estensione e una pari significativa diminuzione della comminatoria penale, stabilendo, in sostanza, che il reato possa essere commesso da chiunque operi per la società in posizione subordinata ai soggetti apicali. La formula normativa, riproducendo quella impiegata a proposito della responsabilità amministrativa degli enti (cfr. art. 5, 1° co., lett. b, d. legisl. 8 giugno 2001 nr. 231), esprime soltanto la relazione di subordinazione («chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nel primo comma») senza indicare il rapporto di appartenenza alla compagine sociale, il che si traduce probabilmente nella possibilità di qualificare come soggetto attivo anche chi non sia formalmente dipendente della società, ma operi per essa a qualunque titolo. A tale qualità dovrà aggiungersi, come necessario presupposto, un legame di fedeltà verso la medesima, la cui violazione costituisce oggetto della illecita pattuizione.
Bibliografia: M. Donini, Il terrorista-straniero come nemico e le contraddizioni di una giurisdizione penale di lotta, «Quaderni fiorentini», 2009, pp. 1699-1724; G. Gentile, L’illecito colposo dell’ente collettivo. Riflessioni alla luce del Corporate Manslaughter, Torino 2009; F. Basile, Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali, Milano 2010; A. Bernardi, Il “fattore culturale” nel sistema penale, Torino 2010; L. Masera, Corte costituzionale ed immigrazione: le ragioni di una scelta compromissoria, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2010, pp. 1373-95; A.M. Maugeri, Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica, Torino 2010; La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, a cura di B.G. Mattarella, M. Pelissero, Torino 2013; M. Donini, Il diritto penale come etica pubblica, Modena 2014; G. Fiandaca, Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, Torino 2014.