prova
Dimostrazione della sussistenza di un fatto di rilievo giuridico. Può accadere che all’interno di un processo emerga una circostanza in concreto da cui dipende l’esito del giudizio stesso, di cui le parti forniscono ricostruzioni differenti: in tal caso il giudice deve sciogliere il nodo e stabilire se e come quel fatto rilevante si è verificato, al fine di poter applicare correttamente la relativa disciplina giuridica e decidere.
La p. verte dunque sui fatti rilevanti ai fini della decisione del giudizio: fatti della cui individuazione e affermazione (tecnicamente ‘allegazione’) sono onerate le parti, nel rispetto delle procedure regolate dalla legge, pure nell’ambito di un principio generale di disponibilità della prova. Spetta cioè alle parti indicare al giudice quali siano gli elementi di conoscenza, detti ‘mezzi di p.’ (per es. documenti, testimonianze ecc.) da tenere in considerazione ai fini della decisione sul fatto controverso. Il giudice opta, fra le prospettazioni avanzate dalle parti, per quella che ritiene più convincente. Dunque quello concernente la p. è un vero e proprio momento in cui si articola la sequenza procedimentale: è questa la fase in cui si procede all’attività istruttoria – preludente a una successiva fase dibattimentale o decisoria ‒ di ricognizione e valutazione degli elementi rilevanti per la decisione finale.
Fermo restando che l’iniziativa probatoria è rimessa alle parti del processo, le quali avanzano dunque richieste istruttorie, le p. richieste per poter accedere al procedimento devono essere ammesse dal giudice. In particolare, l’ammissione delle p. è governata dai principi di rilevanza e ammissibilità: il che significa che le p. richieste devono in primo luogo essere conformi alla legge (ammissibilità), nonché avere a oggetto, come sopra accennato, fatti che possano influenzare la decisione della controversia (rilevanza). Una volta ammesse le p., segue la fase di assunzione, cioè quell’attività necessaria per la loro formazione (come l’interrogatorio nel caso di una testimonianza) o acquisizione (nei casi in cui il mezzo di p. esista già prima e al di fuori del processo: per es. un documento). Il tutto deve avvenire nel rispetto del principio fondamentale del contraddittorio fra le parti, il che implica che i modi e i termini per l’avanzamento di istanze istruttorie contrapposte siano predeterminati dalla legge.
Esaurita anche l’assunzione delle p., il giudice deve valutare le p. acquisite, e in base a esse formulare il giudizio finale sui fatti. Verificando l’idoneità delle p. a dimostrare la sussistenza dei fatti che esse avevano a oggetto, il giudice opta, motivando adeguatamente, per la versione dei fatti che risulti più convincente, non potendo in nessun caso considerare, ai fini della decisione, elementi che non gli siano pervenuti nel pieno rispetto delle suddette procedure.