Nel diritto internazionale generale, la questione degli investimenti esteri, effettuati da persone private fisiche e giuridiche in uno Stato diverso da quello di cui hanno la nazionalità, si colloca nel contesto del trattamento degli stranieri e dei loro beni (Straniero. Diritto internazionale).
Le norme sulla protezione degli investimenti esteri, previste soprattutto in trattati bilaterali, mirano a salvaguardarne l’esistenza e la consistenza, limitando la sfera di libertà dello Stato ospite nell’esercizio della propria autorità verso i beni stranieri e quindi gli investimenti esteri. In particolare, lo Stato ospite non può privare arbitrariamente gli stranieri dei loro beni, deve assicurare agli investimenti esteri la tutela stabilita dal diritto interno, nonché l’adozione di misure preventive e repressive qualora siano oggetto di attentati, minacce o pregiudizi.
Investimenti esteri nei paesi in via di sviluppo. - Sull’argomento si innestano le rivendicazioni dei paesi in via di sviluppo aventi per oggetto la sovranità degli Stati sulle proprie risorse naturali. In base ai principi stabiliti nella Dichiarazione relativa alla sovranità permanente sulle risorse naturali del 1962 (art. 2) e nella Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati del 1974 (par. 3), entrambe adottate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tali paesi affermano la libertà dello Stato territoriale di disciplinare gli investimenti esteri secondo la legislazione nazionale e gli obiettivi nazionali di politica economica e sociale.
Espropriazioni e nazionalizzazioni. - Nella materia del trattamento degli investimenti esteri va inquadrato anche il problema della disciplina internazionale delle espropriazioni e delle nazionalizzazioni di beni stranieri e delle condizioni da adempiere affinché tali misure siano conformi al diritto internazionale. Oltre che sulle condizioni del pubblico interesse e della non discriminazione, la prassi internazionale è ormai univoca per ciò che concerne l’obbligo del pagamento di un indennizzo ‘equo’, in contrapposizione al principio dell’indennizzo ‘pronto, effettivo e adeguato’ sostenuto da alcuni Stati industrializzati per reclamare il valore di mercato del bene espropriato.
Strumenti diretti a garantire i privati contro i rischi relativi agli investimenti esteri sono previsti dalla Convenzione sulla soluzione delle controversie relative agli investimenti (Washington, 1965) e dalla Convenzione istitutiva dell’Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti (MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency, Seoul, 1985).
Straniero. Diritto internazionale