Nel diritto canonico l’istituto della prescrizione estingue unicamente l’azione penale e opera con decorrenza triennale, a meno che non si tratti di delitti riservati, per competenza, alla Congregazione per la dottrina della fede (➔ curia), ovvero di delitti per cui il Codice o la legge particolare abbiano stabilito un termine diverso.