PESI e MISURE
. Gli strumenti e apparecchi che servono in qualche modo a pesare e misurare e, prima ancora, le unità di peso e di misura (v. metrici, Sistemi) costituiscono oggetto di regolamentazione da parte dello stato, per ragioni analoghe a quelle per cui lo stato fissa l'unità monetaria e ha reso suo monopolio la monetazione (v. moneta; monopolio).
Nessuno scambio può sfuggire alla necessità di pesi e di misure: lo stato stesso ne ha bisogno per alcuni rami della sua attività. Quindi gli stati moderni, proseguendo e perfezionando una legislazione già antica in materia, provvedono:1. a stabilire il sistema delle unità fondamentali per le misure di lunghezza, superficie, volume e peso; 2. a conservare un campione prototipo di queste unità fondamentali; 3. a regolare in qualche modo nel commercio l'uso degli strumenti di misura (polizia de pesi e misure).
L'Italia, fin dalla sua formazione ha adottato per i pesi e misure il sistema metrico decimale, e le principali disposizioni legislative al riguardo sono ora contenute nel testo unico 23 agosto 1890, n. 7088 e nel regol. 31 gennaio 1909, n. 242. Per le misure lineari fu adottato come unità il metro lineare internazionale; per quelle di superficie il metro quadrato; per quelle solide il metro cubo; per quelle di capacità, il litro (ammettendosi anche come denominazioni, per le misure agrarie, l'ara, equivalente a un quadrato di 10 metri di lato; e per quelle del legno lo stero, equivalente a un metro cubo). Per i pesi l'unità è il chilogrammo internazionale (legge 13 dicembre 1928, n. 2886). La legge 7 luglio 1910, n. 480 ha ammesso come unità di peso per il commercio delle perle fini e delle pietre preziose il carato metrico di 200 milligrammi, e la citata legge 13 dicembre 1928 ha fissato e aggiunto: a) l'unità per le misure di tempo (il secondo di tempo solare medio, cioè la frazione 1/86.400 di giorno solare medio); b) la scala termometrica, prendendo uguale a 0° la temperatura di fusione, alla pressione atmosferica normale, del ghiaccio, e uguale a + 100° la temperatura del vapore saturo dell'acqua in ebollizione, alla pressione atmosferica normale; c) l'unità per la misura delle quantità di calore (caloria, quantità di calore che occorre per riscaldare da 14°,5 a 15°,5, alla pressione atmosferica normale, 1 chilogrammo di acqua distillata); d) l'unità d'intensità luminosa (candela internazionale, eguale ad 1, 11 volte l'intensità luminosa definita dalla lampada-campione Hefner); e) l'unità per le misure elettriche (per la resistenza l'Ohm internazionale, resistenza che oppone a una corrente costante una colonna di mercurio, alla temperatura di 0°, la quale abbia la massa di grammi 14,4521, la lunghezza di centimetri 106,3 e la sezione trasversa costante; per la corrente l'Ampère internazionale, corrente costante che, passando per una soluzione di nitrato d'argento nell'acqua, in conformità di determinate norme, deposita l'argento in ragione di gr. 0,001118 al secondo; f) l'unità per le misure di potenza (il Watt internazionale, potenza corrispondente al passaggio della corrente costante di un Ampère internazionale sotto la differenza di potenziale costante di un Volt internazionale). L'art. 5 della legge parla dei prototipi di primo ordine: 1. il metro di platino e iridio assegnato al regno d'Italia il 26 settembre 1889 dalla Conferenza internazionale dei pesi e misure; 2. il chilogrammo di platino e iridio, esso pure assegnato all'Italia dalla stessa Conferenza. Essi sono conservati in una cassaforte chiusa con tre chiavi diverse, presso il Ministero delle Corporazioni. Esistono anche prototipi di secondo e terzo ordine, confrontati ogni dieci o cinque anni con i prototipi superiori. Essi servono per far eseguire comparazioni di precisione. È stabilito che negli atti pubblici, nei libri e registri di commercio, negli annunzî e affissi, ogni peso e misura deve essere espresso secondo la denominazione di legge; inoltre nelle menzioni e estratti di titoli e nei certificati, trasporti e volture di catasti, se compilati in pesi e misure antichi o diversi, si deve aggiungere il ragguaglio di detti pesi e misure con quelli del sistema legale. Infine ogni convenzione di quantità che non sia di solo denaro, anche per privata scrittura, deve farsi in pesi o misure legali. I contravventori sono puniti. È stabilito poi che i pesi, misure e strumenti, usati per pesare e misurare dal commercio, devono essere graduati in base alle unità legali e debbono essere sottoposti a due verificazioni: una, prima che siano venduti o posti in uso; l'altra, periodica (ogni due anni), a carico di coloro che fanno uso di pesi e misure per la vendita o compera o per il commercio qualsiasi di mercanzie e prodotti, per la consegna delle materie da essere lavorate o ridotte ad altra forma, e per determinare la quantità di lavoro e la mercede degli operai.
Disposizioni contravvenzionali rigorose garantiscono queste verifiche, retribuite, per le quali lo stato attua insieme un monopolio per ragioni d'ordine superiore e si assicura il versamento d'una tassa per il vantaggio che arreca ai commercianti, dei quali verifica pesi e misure. Per l'art. 472 del cod. pen. (nella denominazione "pesi e misure" è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare) è punito chi fa uso di misure o pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata o comunque alterati, chi nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico detiene misure o pesi con impronte contraffatte o alterate o comunque alterati. Per l'art. 692 è punito come colpevole di contravvenzione chi nell'esercizio d'una attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico detiene pesi o misure diversi da quelli stabiliti dalla legge ovvero usa misure e pesi senza osservare le prescrizioni di legge.
Disposizioni analoghe vigono generalmente in tutti i paesi civili.
Si nota ancora che (art. 4, n. 10 e articoli 209-213 testo unico sulla finanza locale, 14 settembre 1931, n. 1175) i comuni possono esercitare anche con privativa il diritto di peso pubblico e di misura pubblica: questa privativa non importa il divieto ai privati di usare dei proprî pesi e misure o di pesi e misure presi occasionalmente in prestito, ma quello di pesare pubblicamente per mercede nel comune; tale privativa, oltre a dare un provento al comune, serve anche a garantire i privati nelle loro contrattazioni.