Mezzo di prova necessario per compiere una valutazione per la quale sono necessarie specifiche competenze tecniche, scientifiche e artistiche.
Nel processo penale, la perizia è disposta eccezionalmente, a richiesta di parte, dal giudice in dibattimento. Questi sceglie il perito tra persone iscritte in appositi albi o comunque dotate di una particolare competenza tecnica. Il perito ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, salvo sussista un motivo di astensione (per esempio, se è stato citato come testimone): deve presentarsi in udienza e impegnarsi a prestare il suo ufficio secondo verità. Gode di propri poteri di direzione e di impulso. Il giudice formula i quesiti dopo aver sentito il perito stesso, i consulenti tecnici del pubblico ministero e delle parti, nonché i difensori presenti. Il risultato finale di questo mezzo di prova è la relazione che il perito svolge oralmente oppure, in casi eccezionali, su autorizzazione del giudice, redige per scritto. Il giudice non è vincolato al contenuto della perizia: è tenuto a valutare i risultati pervenuti, ma è libero di disattenderne le conclusioni, motivando le ragioni del proprio dissenso.
Consulenza. Diritto processuale penale
Prova. Diritto processuale penale