comporto, periodo di
compòrto, perìodo di locuz. sost. m. – Ai sensi dell’art. 2110 del Codice civile in caso di malattia, infortunio, gravidanza o puerperio il lavoratore subordinato temporaneamente impossibilitato a eseguire la prestazione di lavoro ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e al pagamento della retribuzione o di un’indennità per il periodo stabilito dalle leggi speciali, dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, secondo equità. Tale periodo, nell’ambito del quale il rischio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione viene trasferito dal lavoratore al datore di lavoro in deroga alle regole applicabili ai contratti in generale, è computabile nell’anzianità di servizio ed è denominato periodo di comporto. In caso di gravidanza e puerperio il diritto della lavoratrice ad astenersi dal lavoro e il conseguente trattamento economico è direttamente regolamentato dalla legislazione posta a tutela della maternità (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151), prende il nome di ed è destinatario di una sua disciplina tipica. In caso di infortunio e malattia il periodo di comporto è invece regolamentato dalla che determina sia la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro che il relativo trattamento economico a favore del dipendente. In mancanza di una regolamentazione collettiva applicabile, la disciplina del periodo di comporto può anche essere definita dal giudice secondo equità e ciò normalmente avviene prendendo a riferimento la contrattazione collettiva più aderente al caso concreto, anche se non direttamente applicabile in ragione dei noti limiti dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi di diritto comune. Il periodo di comporto può essere due tipologie: secco o per sommatoria. Nel primo caso il periodo di conservazione del posto di lavoro è riferito a un’assenza continuativa e ininterrotta del lavoratore mentre nel secondo caso il comporto viene calcolato prendendo a riferimento il numero complessivo delle assenze, anche se frazionate, verificatesi in un arco temporale esterno che, normalmente, coincide con il periodo di vigenza del contratto collettivo applicabile. Ove la contrattazione collettiva contenga soltanto la regolamentazione del comporto secco, il limite del periodo di comporto per sommatoria può, nel caso concreto, essere definito dal giudice in via equitativa. Superato il periodo di comporto, sia esso considerato secco o per sommatoria, il datore di lavoro può recedere dal contratto. Nella attuale contrattazione collettiva nazionale la materia del periodo di comporto è regolamentata in modo assai diversificato per ciascun settore produttivo dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, con la conseguenza che la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro, e anche il trattamento economico cui il dipendente ha diritto, sono variabili. Il trattamento economico cui il lavoratore ha diritto durante il periodo di comporto è a carico del datore di lavoro, fatte salve alcune ipotesi nelle quali il trattamento è a carico del sistema previdenziale.