Contratto agrario medievale, diffuso soprattutto nell’Italia meridionale, avente per oggetto la concessione di terre incolte, con l’obbligo per il concessionario (pastinatore) di dissodarle, scavarvi i fossi per le acque e piantarvi alberi fruttiferi e viti. Per il periodo convenuto (spesso 10 anni) il concessionario possedeva i frutti della coltivazione e non pagava alcun canone, restando però obbligato a non abbandonare le terre; scaduto il termine, poteva renderle o conservarne il possesso, dando in questo caso al concedente un compenso.