ONLUS [Organizzazione Non Lucrativa di Utilita Sociale]
ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) Figura giuridica di natura fiscale, nata con il d. legisl. 460/1997 relativo al «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale». Possono acquisire il riconoscimento di ONLUS quegli enti non profit (➔) in grado di generare utilità sociale. Non basta, dunque, l’assenza del fine del lucro; è necessario che l’ente in questione dimostri di saper generare, in qualche misura almeno, valore aggiunto sociale. La nozione di utilità sociale non va confusa con quella di pubblica utilità. Quest’ultima, infatti, va a vantaggio di una pluralità di individui, indipendentemente dalla loro condizione di vita, mentre un’attività socialmente utile è quella che persegue finalità di natura solidaristica a favore di specifiche tipologie di soggetti svantaggiati.
L’art. 10, 2° co. del d. legisl. 460/1997 definisce lo svantaggio «in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari». Appare ovvio che il giudizio di persona svantaggiata è sempre soggetto a una certa discrezionalità interpretativa. Allo scopo di rimediare o, quanto meno, limitare lo spazio di discrezionalità nell’interpretazione dei casi specifici, la circolare del ministero delle Finanze 168/1998 ha precisato che vanno considerate persone svantaggiate i disabili fisici e psichici, i tossico- e alcoldipendenti, gli indigenti, gli anziani non autosufficienti o in condizioni di disagio economico, i minori abbandonati, orfani o in situazioni di devianza, i profughi, gli immigrati non abbienti.
Fine specifico del d. legisl. 460/1997 è di agevolare sotto il profilo fiscale (regime tributario di favore in materia di imposte sui redditi, di IVA, e di altre imposte e tributi) le ONLUS che operano nei seguenti settori di attività: assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela del patrimonio artistico, dell’ambiente e della natura, promozione della cultura e dell’arte, ricerca scientifica svolta da fondazioni, assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili. Forme di agevolazione fiscale sono contemplate anche per i donatori che effettuano erogazioni a favore delle ONLUS, sia in denaro sia in natura.
Possono diventare ONLUS le associazioni di promozione sociale, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e altri enti di natura privata, a condizione che si conformino a quanto disposto dal d. legisl. 460/1997. D’altro canto, le organizzazioni di volontariato, le ONG (➔ Organizzazioni Non Governative) e le cooperative sociali sono riconosciute ONLUS di diritto grazie alla loro specifica identità. In quanto tali, questi enti non sono tenuti a inviare comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate (DRE) per l’iscrizione all’Anagrafe unica delle ONLUS, che è il registro tenuto dalla stessa DRE, la quale certifica che l’ente possiede tutti i requisiti previsti dalla legge. Mai possono diventare ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e professionali.
Il d. legisl. 460/1997, sebbene appartenga al novero dei provvedimenti in materia tributaria – non è cioè una legge civilistica –, è servito a rafforzare la legittimazione sociale del terzo settore italiano (➔ terzo settore, economia del), oltre ad assicurargli nuovo slancio a livello operativo. A tale riguardo, giova ricordare che l’art. 29 del d. legisl. 460/1997 consente alle ONLUS, per la prima volta in Italia, l’emissione di ‘titoli di solidarietà’ per finanziare, a condizioni di favore, i loro programmi di attività. Si tratta di una novità di grande valore simbolico che prelude alla creazione nel prossimo futuro di una vera e propria borsa sociale.