OMOLOGAZIONE (fr. homologation; sp. homologación; ted. Bestätigung; ingl. homologation)
È termine giuridico esprimente la dichiarazione di volontà emanata da organo competente che dà valore giuridico a negozio giuridico imperfetto perché sottoposto alla condizione sospensiva della suddetta dichiarazione: l'omologazione lo perfeziona, purificando la condizione sospensiva; perciò non è termine d'uso comune e non potrebbe riferirsi a una semplice manifestazione di consenso. Deve intendersi come istituto prevalentemente pubblicistico, sebbene le sue applicazioni più frequenti si abbiano nel diritto privato.
Teoricamente rientra nella nozione dell'atto complesso, in quel gruppo dove le diverse manifestazioni di volontà hanno provenienza privatistica e pubblicistica. Ne abbiamo di tre specie: l'autorizzazione, l'omologazione e il visto. Dalla autorizzazione differisce, perché l'autorizzazione è condizione preventiva alla manifestazione di volontà che dà origine al negozio giuridico e l'omologazione è successiva: l'una è possibile quando il negozio giuridico non possa esistere che in forma tipica (es.: vendita di beni di minori); l'altra quando possa avere molteplici sfumature da valutare volta per volta (es.: separazione fra coniugi, divisioni di beni di minori); ciò non toglie però che, in taluni casi, possano convergere alternativamente entrambe alla perfezione del negozio giuridico. Dal visto differisce perché questo istituto, soltanto amministrativo, ha per oggetto la constatazione dell'esistenza delle condizioni formali ed estrinseche di validità del negozio giuridico. Nell'omologazione si deve quindi rettamente intendere la facoltà d'un apprezzamento discrezionale sulla rispondenza del negozio ai fini generali e speciali per cui esso fu istituito. Non sempre questo preciso schema è osservato dal legislatore. Ad es., nel codice di commercio l'omologazione del concordato giudiziale obbligatorio (art. 831 e art. 16 legge 1930) contiene un giudizio discrezionale, e perciò di opportunità, mentre secondo una prevalente dottrina il concordato amichevole (art. 830) sarebbe sottoposto a un'omologazione che in realtà sarebbe soltanto un visto, cioè accertamento delle condizioni estrinseche di validità.
Le forme dell'istituto rientrano fra quelle di volontaria giurisdizione e sono regolate perciò nel libro III cod. proc. civ.; quindi, l'omologazione deve essere richiesta con ricorso e pronunciata con sentenza.
I varî casi di omologazione del diritto privato italiano possono ridursi a due specie: a) omologazione diretta a salvaguardare pubblici interessi che potrebbero essere compromessi dal negozio giuridico privato; b) omologazione diretta a integrare la pienezza di capacità giuridica di soggetti non totalmente capaci.
Del primo tipo si ha esempio nella necessità di omologazione della conciliazione e della transazione in tema di falso, art. 2 e 316 cod. proc. civ.; della separazione personale fra coniugi, art. 158 cod. civ.; del concordato, articoli 836, 838, 840, 841, 842 cod. comm. Del secondo tipo si hanno specialmente le sentenze di omologazione della divisione di beni dei minori (art. 893, 894 cod. proc. civ.) e soprattutto delle deliberazioni dei consigli di famiglia e di tutela quando non siano prese a voti unanimi o con dispensa dalle cautele ordinarie, o per alienazione o per atti eccedenti la semplice amministrazione del minore emancipato (articoli 276, 293, 301 e 319 cod. civ.), ecc.
Bibl.: D. Donati, Atto complesso: autorizzazione, approvazione, in Arch. giur., LXXI (1903); Olivieri, in Digesto italiano, Torino 1904-08; Guidi, in Encicl. giurid. it., Milano 1915.