OFFERTA
. Diritto (XXV, p. 190). - Offerta al pubblico. - Mentre nel codice civile del 1865 non esisteva nessuna disposizione relativa all'offerta al pubblico, nel nuovo codice civile è stata introdotta la disposizione dell'art. 1336, ai sensi della quale l'offerta al pubblico vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi, quando contiene gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. Essa si differenzia così dagli inviti ad offrire, i quali hanno lo scopo, di orientare gli interessati e di provocare loro eventuali proposte e rappresenta una figura giuridica distinta dall'istituto della promessa al pubblico, disciplinata dagli articoli 1989 e 1990 cod. civ.
L'offerta al pubblico, avendo come sua nota peculiare la direzione ad incertam personam, si sottrae alle norme generali relative alle forme della revoca. La revoca dell'offerta non può essere diretta a determinate persone, poiché non si conoscono le persone che sono venute a conoscenza dell'offerta; pertanto, il secondo comma dell'art. 1336 dispone che la revoca dell'offerta è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia, purché sia fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente.
Offerta legale. - Nel codice civile 1942 non è più necessariamente, come nel codice 1865, un'offerta formale, giacché, pur mantenendo questa, i cui requisiti sono stabiliti nell'art. 1208, il nuovo legislatore nell'art. 1214 ha attribuito effetti giuridici anche all'offerta eseguita secondo gli usi, cioè senza le forme prescritte dagli articoli 1208 e 1209.
La differenza tra l'offerta solenne e quella secondo gli usi consiste in ciò: mentre la prima fa sorgere la mora del creditore dal giorno in cui è fatta (art. 1207, 3° comma), essendo rinviata al momento del deposito soltanto la liberazione del debitore (art. 1210), la seconda evita soltanto la mora del debitore (art. 1220), essendo rinviata al momento del deposito la costituzione in mora del creditore (art. 1214), la quale, pertanto, presuppone o l'atto formale dell'offerta o, in caso di offerta non formale, l'atto formale del deposito. Oltre l'offerta per esibizione, o reale, che si ha se il debito ha per oggetto danaro, titoli di credito o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore (art. 1290), vi è l'offerta per intimazione, che si ha quando è dovuta una cosa mobile da consegnare in luogo diverso (art. 1209,2° comma), o un immobile (art. 1216), o una prestazione di fare (art. 1217); l'offerta deve eseguirsi in forma solenne se ha per oggetto un immobile (art. 1216, 1° comma), mentre negli altri casi può essere anche fatta nelle forme d'uso (articoli 1214 e 1217 ,2° comma). Nell'offerta per intimazione, non potendosi distinguere il momento dell'offerta da quello del deposito, gli effetti della mora del creditore si ver.ficano dal giorno dell'intimazione, se questa non è seguita dall'attività del creditore diretta a rendere possibile l'adempimento dell'obbligazione e se è stata successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato (art. 1207,3° comma).