L’occupazione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario (artt. 923 ss. cod. civ.). Consiste nella materiale apprensione di una cosa mobile che non sia di proprietà di alcun soggetto (c.d. res nullius) con l’intenzione di farla propria. In alcuni casi si possono acquistare per occupazione anche beni mobili che invece sono di proprietà di determinati soggetti: ad es., la fauna selvatica (che appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato), abbattuta durante l’esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della l. 11 febbraio 1992, n. 157, appartiene a colui che l’ha cacciata. Per lungo tempo è stata assai discussa la natura negoziale o non negoziale dell’occupazione, ma sembra oggi prevalente l’opinione che la qualifica un atto giuridico non negoziale.