MUNDIO
. Parola germanica latinizzata (mundium), d'etimologia molto dubbia (alcune fonti la riportano a mund, cioè os, verbum, sermo, altre, forse con maggior fondamento, la presentano come equivalente di manus), esprime nell'antico diritto germanico il governo domestico esercitato dal capo della famiglia o gruppo parentale, così come la parola potestas riassumeva nel diritto romano i poteri del paterfamilias. Il mundio era una signoria esercitata sopra tutte le persone e le cose che appartenevano al gruppo familiare: signoria originariamente assoluta e illimitata, che assorbiva la personalità di coloro che vi erano soggetti. Il titolare del mundio, o mundoaldo, poteva infatti liberamente disporre non solo delle cose, ma altresì delle persone, in virtù dei suoi poteri disciplinari, i quali erano così vasti che forse potevano giungere, almeno in età primitiva, fino alla vendita e all'uccisione: un solo limite egli aveva, ed era il supremo interesse del gruppo. Nei rapporti esterni peraltro il mundio significava protezione e difesa, che il mundoaldo doveva ai suoi sottoposti: conseguenza del fatto stesso che costoro non avevano piena capacità giuridica, né avevano beni proprî, e quindi chi aveva la responsabilità dei loro atti e ne sperimentava le azioni era il mundoaldo: il quale solo era selpmund o, come le fonti rendono latinamente, in sui potestatem arbitrum.
Ma questo originario concetto del mundio non poteva tardare ad evolversi, sia per il contatto con il diritto romano, sia per l'influsso dell'idea cristiana, che contribuirono a dare rilievo soprattutto all'elemento morale dell'istituto; né l'opera dello stato vi fu estranea. E infatti il dominio sulle cose e la potestà sulle persone, dapprima congiunti nel concetto di mundio, in un certo senso si scissero: mundio significò soprattutto, benché non esclusivamente, il rapporto personale: e in questo stesso si compì un'evoluzione lenta, nella quale il principio della difesa e della protezione prevalse su quello dell'autorità. D'altra parte, le stesse persone soggette al mundio andavano acquistando una propria personalità, sicché la difesa e protezione esercitata dal mundoaldo venne a configurarsi come rappresentanza o assistenza in giudizio e, in genere, nei negozî giuridici, e andò via via restringendosi ai servi manomessi ma non selpmundi, agli aldî, alle donne, le quali vi restavano soggette in perpetuo: inteso in questo senso, varcava la cerchia dei gruppi familiari, e andava applicandosi a rapporti, che vi erano estranei (v. mundeburdio). Ma che l'antico carattere patrimoniale non fosse andato mai completamente perduto, lo dimostra il fatto che il mundio rappresentava ancora tardi un valore economico, espresso in una somma di denaro, che chi voleva acquistarlo doveva pagare al mundoaldo.
L'istituto si avviò a scomparire (ma non senza lasciare qualche traccia), man mano che il graduale elevarsi della condizione giuridica della donna ridusse il mundio a mere formalità, e queste stesse nell'esclusivo interesse di chi vi era soggetto.
Bibl.: W. Th. Kraut, Die Vormundschaft nach den Grundtsätzen des deutschen Rechtes, I, Gottinga 1835; F. Rive, Geschichte der deutschen Vormundschaft, Braunschweig 1862-75; F. Schupfer, La famiglia presso i Longobardi, in Arch. giur., 1868; F. Bluhme, Die Mundschaft nach Langobardenrecht, in Zeitschr. f. Rechtsgesch., XI; Tunzelmann v. Adlerfug, Zum Wesen der langobardischen Munt, Friburgo in B. 1897; Simonnet, Le mundium dans le droit de famille germanique, Parigi 1898; L. Siciliano-Villanueva, Mundio, in Digesto italiano, XV, parte 2ª (e ivi bibl. particolareggiata).