MATERNITÀ E INFANZIA
. Un istituto di alta importanza politica e sociale del regime fascista è l'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia, ordinata dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277 (regol. 15 aprile 1926, n. 718) e modificata dal r. decr.-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 (legge 5 gennaio 1928, n. 239) e dalla legge 13 aprile 1933 n. 298. La legge costitutiva dell'Opera maternità e infanzia ha per scopo la protezione morale e l'assistenza materiale della madre e dei bambini, e precisamente: a) delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate; b) dei bambini lattanti e divezzati fino al 5° anno appartenenti a famiglie che non possano prestare loro tutte le cure necessarie per un razionale allevamento; c) dei fanciulli di qualsiasi età appartenenti a famiglie bisognose e dei minorenni fisicamente e psichicamente anormali oppure materialmente o moralmente abbandonati, traviati o delinquenti, fino all'età di 18 anni compiuti. Insieme a quest'azione diretta, l'Opera ne svolge anche un'altra indiretta integrando le istituzioni già esistenti di protezione della maternità e dell'infanzia e favorendone le iniziative. Quest'azione di tutela si svolge in varî modi: 1. diffondendo le norme e i metodi scientifici d'igiene prenatale e infantile nelle famiglie e negl'istituti; 2. organizzando l'opera di profilassi antitubercolare dell'infanzia e la lotta contro le altre malattie infantili, d'accordo con le provincie, con i consorzî provinciali antitubercolari, con le istituzioni di cui ai regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 2839, 2889, nonché con gli ufficiali sanitarî comunali e con le autorità scolastiche; 3. vigilando l'applicazione delle disposizioni vigenti per la protezione della maternità e dell'infanzia, e promovendone la riforma per il miglioramento fisico e morale dei fanciulli e degli adolescenti. Inoltre l'Opera nazionale svolge un'attività di integrazione, in quanto ha la facoltà: 1. di fondare istituzioni di assistenza materna, 2. di sovvenzionare le istituzioni che dispongano d'inadeguate risorse patrimoniali; 3. di provvedere al coordinamento di tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza della maternità e dell'infanzia, indirizzandone le attività secondo i più urgenti bisogni della popolazione locale, e promovendo all'uopo la revisione dei relativi statuti e regolamenti, e, nei riguardi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ogni altra riforma consentita dalle leggi vigenti. Altra attribuzione notevole è il parere che l'Opera nazionale deve dare per provvedere sulle domande di erezione in ente morale, e sulle proposte di riforma delle istituzioni pubbliche per l'assistenza della maternità e dell'infanzia.
La politica demografica perseguita dal fascismo, e tradotta in una serie di disposizioni e d'istituzioni, ha sostanzialnente ispirato e orientato l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. Il problema - qualitativo e quantitativo - delle nascite, dimostratosi urgente e vitale per la difesa e l'avvenire della razza, il bisogno di combattere la mortalità infantile, tuttora assai elevata erano stati sentiti già in molti paesi tra la fine del sec. XIX e il principio del XX, ma ad essi non aveva corrisposto, in Italia, un'azione sistematica ed efficace, poiché si pensava - a torto - che l'assistenza della maternità e dell'infanzia fosse un compito di carattere benefico, riservato essenzialmente all'iniziativa privata. Il fascismo ha invece sentito il problema come parte imprescindibile del suo programma politico-sociale, e ha pertanto ritenuto che solo una larga attività statale e parastatale potesse sopperire al difficile e delicatissimo compito: attività ispirantesi non solo a dettami etici o religiosi, ma a un principio biologico di conservazione e di miglioramento della stirpe, e quindi d'interesse squisitamente collettivo e nazionale.
A differenza di altri paesi, in cui l'assistenza alla maternità e all'infanzia è stata affidata - per quanto si riferisce all'organizzazione - a uffici facenti parte dell'amministrazione centrale, il governo fascista ha voluto accentrare la direzione dei servizî in un grande ente parastatale, dotato di larga autonomia e perciò più idoneo ad assolvere il suo compito con libertà e rapidità d'iniziativa e di azione. L'organizzazione italiana, perciò, costituisce un progresso indiscutibile su quelle esistenti in molti paesi stranieri.
L'attività dell'Opera non si è svolta senza difficoltà, specie nei primi anni del suo funzionamento. Oggi il carattere e l'attività dell'ente - che non è opera di carità o di assistenza sanitaria in sé limitate, ma ha soprattutto il compito di perfezionare e sviluppare le condizioni fisiche più favorevoli al potenziamento della razza, di favorire e premiare la natalità, d'ispirare nei cittadini un senso sempre più vivo della discendenza - appaiono ben chiari e precisi. Difesa intellettuale, morale e fisica della razza: questo il compito che l'O. N. M. I. persegue.
L'organizzazione dell'O. N. M. I. s'ispira ai criterî di accentramento del comando e di decentramento dell'azione esecutiva; quest'ultimo facilita i rapporti dell'Opera con le situazioni ambientali, che variano secondo le provincie, e ne rende più rapido e intenso ll funzionamento. L'attività assistenziale dell'Opera, attraverso i comitati di patronato (spesso riassunta da veri e proprî uffici di segretariato sociale), si svolge in varie tappe: esperite le indagini sull'ammissibilità all'assistenza (va ricordato che il titolo all'assistenza non è condizionato dallo stato di povertà della donna o del bambino, ma solo dalla mancanza di persona che possa e voglia assumersene l'incarico), il provvedimento assistenziale viene attuato in forma diretta o indiretta a seconda delle possibilità pratiche di ogni singolo comitato. Consultorî ostetrici e pediatrici, asili-nido per bambini sino ai tre anni, refettorî materni per gestanti (dal 6° mese di gravidanza) e per nutrici (sino al 7° mese compiuto) funzionano già in moltissimi centri (Roma, Milano, Napoli, Genova, Livorno, Perugia, Ancona, Bari, Verona, Cremona, Como, Cuneo, Siena, Pavia, ecc.). L'assistenza indiretta implica l'intervento del comitato presso organizzazioni e istituti autonomi, e va da l'organizzazione dei refettorî negli asili infantili all'istituzione dei doposcuola, agli accordi con istituti idonei per l'assistenza dei minorenni abbandonati e per la rieducazione dei minorenni anormali educabili, ecc. L'attività dell'Opera ha carattere temporaneo e non stabile, integrativo e non sostitutivo, giacché non si vuole che gl'individui rinuncino alla lotta per l'esistenza o ai doveri che incombono ai genitori verso i figli o alla famiglia verso i proprî componenti. L'O. N. M. I. agita inoltre varî problemi di straordinaria importanza morale e sociale, quali quello della ricerca della paternità e quello della piccola adozione: problemi che attraverso ricerche e studî laboriosi dovranno essere risolti per un'ulteriore difesa della compagine familiare.
In pochi anni di attività, l'O. N. M. I. ha compiuto un lavoro di cui non è facile valutare l'entità e l'importanza, certo grandissime. Limitandoci a considerarne l'azione diretta, vanno ricordati: la costruzione o la riattivazione di varî istituti di assistenza materna e infantile (notevole in special modo l'istituzione della casa di maternità "Regina Margherita" di Bordighera, per le madri italiane all'estero che vengono a partorire in Italia); lo stimolo alla ruralizzazione degl'istituti e all'istituzione di scuole all'aperto; l'azione di profilassi antitubercolare infantile; l'istituzione delle cattedre ambulanti di puericultura nell'Italia centrale e meridionale, ecc. La vasta azione da essa esercitata ha poi suscitato direttive e realizzazioni in molti organismi e istituti indipendenti (provincie, comuni, consorzî provinciali antitubercolari, congregazioni di carità, istituti di assistenza, Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, sindacati professionali, ditte industriali, ecc.), riuscendo così a permeare di uno spirito nuovo, una serie di forze vive e operanti del paese, e a farle partecipare a un'azione che ha per supremo obiettivo la potenza demografica, e quindi politica, economica e morale della nazione. (V. tavv. CXXV e CXXVI).
L'O. N. M. I. ha un patrimonio proprio, col quale provvede a raggiungere i suoi scopi; esso è costituito:1. da un contributo dello stato, determinato annualmente con la legge del bilancio; 2. dai fondi stanziati per l'assistenza dei fanciulli poveri nei bilanci delle istituzioni destinate all'erogazione di sussidî di carattere indeterminato; 3. dalla percentuale degli utili di gestione dei monti di pietà di 1ª categoria riservata a favore delle istituzioni di beneficenza e assistenza sociale; 4. da quella percentuale degli utili netti che potrà essere annualmente destinata a questo scopo dal Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di S. Spirito di Roma, Monte dei Paschi di Siena, Istituto S. Paolo di Torino, Cassa di risparmio delle provincie lombarde; 5. dal quarto delle imposte di soggiorno e cura; 6. dalla contribuzione dei soci; 7. dalle rendite proprie provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni o sovvenzioni disposte a favore della stessa O. N. M. I. o a favore dell'infanzia in genere. La gestione finanziaria dell'Opera è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno. Per quanto riguarda l'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti o doni di qualsiasi natura o valore che importino aumento di patrimonio, è richiesta l'autorizzazione mediante decreto del ministro dell'Interno, osservate le norme del regolamento 26 luglio 1896, n. 361, che ha carattere di provvedimento definitivo: in tutte le controversie l'Opera è assistita dall'avvocatura dello stato. All'O. N. M. I. appartengono come soci coloro che con elargizioni e con periodici contributi concorrono al conseguimento dei suoi fini; i soci si distinguono in benemeriti, perpetui, temporanei, giovanili, secondo l'elargizione versata in una sola volta o annualmente.
L'Opera svolge la sua attività mediante organi centrali, che formano la sua amministrazione, e mediante organi periferici. Organo centrale è il consiglio centrale, composto di 13 membri nominati con r. decr., proposto dal ministro dell'Interno. Vi è anche una giunta esecutiva costituita in seno al consiglio centrale, la quale, nei casi urgenti, può prendere tutte le deliberazioni di competenza del consiglio: questo deve, però, ratificarle nella sua prima adunanza. Sono organi locali: le federazioni provinciali e il comitato comunale di patronato. La federazione, risiedente in ogni capoluogo di provincia, è costituita da tutte le istituzioni pubbliche e private per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia e attua nella provincia i compiti dell'O. N. M. I. La federazione è retta da un consiglio di 11 membri, compresi il presidente e il vicepresidente che sono di diritto, rispettivamente, il preside della provincia, o un rettore da lui delegato, e la fiduciaria provinciale dei fasci femminili, o una sua delegata. Il comitato dei patroni, costituito in ogni comune per l'attuazione dei compiti della federazione provinciale, è composto di membri di diritto e di altri scelti dal presidente della federazione. Il podestà o un suo delegato è di diritto presidente del patronato; ne fa le veci la segretaria del fascio femminile.
Sui comitati di patronato converge l'attenzione dell'Opera in quanto essi: 1. organizzano e attuano, secondo le norme prescritte, l'assistenza della maternità con ambulatorî specializzati, adoperandosi perché le madri allattino i loro figli e questi siano sorvegliati e curati nel periodo dell'allattamento e dopo il divezzamento anche col concorso d'infermiere retribuite dall'O. N. M. I. e di visitatrici volontarie; 2. esercitano una vigilanza igienica, educativa e morale sui fanciulli minori di 14 anni, collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici e allevatori o istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza, e provvedono all'assistenza, al ricovero, all'istruzione e all'educazione dei fanciulli abbandonati; 3. curano l'assistenza e la protezione dei fanciulli anormali e dei minorenni, materialmente o moralmente abbandonati, e esercitano in concorso con le congregazioni di carità le attribuzioni prescritte dalla legge 13 luglio 1890 sui provvedimenti amministrativi e giudiziarî di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi di urgenza (art. 8); 4. invigilano sui fanciulli e adolescenti, denunziando all'autorità giudiziaria i fatti che importino la perdita della patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore, e curano che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni; 5. denunziano i fatti i quali possono costituire contravvenzioni alla legge sul lavoro dei fanciulli e alle altre disposizioni emanate a loro tutela; 6. assumono tutte quelle altre iniziative necessarie per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia nei singoli comuni, e promuovono dai prefetti i provvedimenti di cui all'art. 27 del r. decr. 30 dicembre 1923, n. 2841. Nell'esercizio delle funzioni di protezione dell'infanzia i patroni possono richiedere l'assistenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e degli ispettori corporativi.
I compiti delle federazioni provinciali sono di direzione e di coordinazione dell'attività dei comitati di patronato e delle istituzioni pubbliche e private. Inoltre, la federazione provvede all'esecuzione delle disposizioni date dall'O. N. M. I. e al normale svolgimento dei servizî di protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia nella provincia, segnala altresì all'Opera le istituzioni pubbliche e private della provincia e le persone che si rendono benemerite dell'opera di assistenza della maternità e dell'infanzia, riferisce periodicamente sull'andamento dei servizî e propone i provvedimenti necessarî per migliorarli, e dà parere sulle domande di sovvenzione presentate dalle dette istituzioni. I fondi stanziati per l'assistenza dei fanciulli poveri nei bilanci delle istituzioni destinate all'erogazione di sussidî di carattere indeterminato, la percentuale degli utili di gestione dei monti di pietà di prima categoria riservata, il quarto dell'imposta di soggiorno e di cura, debbono erogarsi per l'assistenza della maternità e dell'infanzia nella provincia e nei comuni in cui hanno sede principale le istituzioni da cui esse rispettivamente provengono o nei quali sono riscosse le imposte di soggiorno e di cura. La legge prescrive che gli ospedali, asili di maternità e altri congeneri istituti debbano provvedere all'assistenza delle gestanti che abbiano compiuto l'ottavo mese di gravidanza, delle partorienti e delle puerpere fino a quattro settimane dopo il parto, prive di un'abitazione adatta alla loro condizione, ancorché si tratti di donne che, secondo le norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto.
L' O. N. M. I. esercita il potere di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia, e ha perciò la facoltà di provocare dalle autorità governative i provvedimenti d'ufficio, di promuovere la sospensione e lo scioglimento delle amministrazioni e delle istituzioni pubbliche e la chiusura degl'istituti pubblici e privati.
Sono applicabili anche alle donne impiegate in stabilimenti dello stato e degli enti pubblici le norme di cui agli art. 6 e 10 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (testo unico 10 novembre 1907, n. 818) concernenti i riposi per il puerperio e l'allattamento. Disposizioni particolari sono state emanate nei riguardi dei fanciulli lasciati in stato di abbandono, o allevati in locali insalubri o pericolosi o impiegati negli spettacoli al pubblico, e anche per quanto si riferisce alla loro protezione nella lotta contro l'alcoolismo. È, infatti, stabilito che le autorità di pubblica sicurezza, le federazioni di beneficenza e di assistenza, le associazioni per la protezione e l'assistenza dei minori, e i singoli cittadini che raccolgano fanciulli abbandonati, o conoscano lo stato di abbandono morale e materiale di un fanciullo, debbano darne notizia al locale comitato di patronato. Allo stesso comitato, agli effetti della vigilanza di cui al n. 2 dell'art. 10 della legge, devono essere notificati: a) l'allevamento o la custodia di un fanciullo minore di 14 anni; b) ogni cambiamento di residenza ed eventualmente la morte o il ritiro del fanciullo; c) l'elenco dei fanciulli ricoverati negli istituti pubblici e privati di beneficenza o assistenza, o affidati a privati allevatori; d) le eventuali dimissioni dei fanciulli. Debbono i patroni ritirare e collocare in luoghi sicuri i fanciulli allevati in locali insalubri o pericolosi, ovvero da persone che per neglienza, immoralità, ignoranza, cattiva condotta o altri motivi, siano incapaci di provvedere alla loro educazione o istruzione; lo stesso debbono fare quando le nutrici, gli allevatori, gli amministratori e direttori d'istituti pubblici o privati si oppongano, senza motivo giustificato, alle loro visite, o a quelle degl'ispettori, salvo le sanzioni della legge nei loro confronti. Un provvedimento, egualmente diretto a salvaguardare la salute dei minori è il divieto fatto nelle scuole, nei convitti e in tutti gl'istituti d'educazione e di ricovero, di somministrare ai minori e di usare bevande alcooliche, comprese fra queste anche il vino. Un'altra forma di tutela per la vita fisica dei minori di 16 anni è il divieto di vendere loro o di somministrare tabacco in qualsiasi forma, e quello fatto ai minori di 16 anni di fumare nei luoghi pubblici. Il procuratore del re deve trasmettere alle federazioni della provincia di residenza del minorenne, per gli opportuni provvedimenti, copia delle sentenze che riguardo a uno o ad entrambi i genitori importino privazione del diritto di patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore.
A modificazione delle norme vigenti nell'ordinamento del servizio di assistenza ai fanciulli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono (r. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798) l'assistenza a tali fanciulli è stata resa obbligatoria, con la legge 13 aprile 1933, n. 312, senza alcuna distinzione fra fanciulli legittimi e illegittimi, e affidata all'Opera allo scopo di dare un assetto unitario alle norme per la tutela dell'infanzia abbandonata. Inoltre è stata istituita la Giornata della madre e del fanciullo, che sarà celebrata il 24 dicembre di ogni anno.
Bibl.: G. Pieraccini, La donna nella conservazione e nel perfezionamento della specie, Siena 1931; A. Garbasso, Le nuove provvidenze assicurative per la maternità, in Assicurazioni sociali, Roma 1929, n. 3; E. Alfieri, La protezione della maternità di fronte al problema demografico, in Maternità e infanzia, Roma 1930; I. I. Davis, Un istituzione americana per la protezione dell'infanzia, in Assicurazioni sociali, Roma 1930, n. 2; S. Fabbri, L'Opera nazionale maternità e infanzia, Milano 1933: id., L'assistenza della maternità e dell'infanzia in Italia, Napoli 1933; id., Direttive e chiarimenti intorno allo spirito informatore della legislazione riguardante l'O. N. M. I., Roma 1934.