liberalizzazione
liberalizzazióne s. f. – Economia. – Le l. consistono nell’adozione di provvedimenti finalizzati a garantire le condizioni favorevoli al libero dispiegamento delle dinamiche concorrenziali attraverso l’abolizione delle varie restrizioni al movimento dei capitali, al commercio internazionale e relativo alla produzione interna quali: dazi, divieti, contingenti, monopoli statali di produzione, vendita o acquisto di merci e valute, restrizioni all’accesso di mestieri e professioni e all’uso di beni o servizi, e così via. Sono in genere adottate per eliminare le regolazioni che, se in contrasto con l’interesse generale, ostacolano l'accesso al mercato e impediscono alle imprese di competere liberamente. Delle l. beneficiano soprattutto due categorie di soggetti, i nuovi entranti e i consumatori, entrambi caratterizzati dall’assenza di una rappresentanza politica ben consolidata. I nuovi entranti, non essendo ancora presenti nel sistema economico-produttivo, non possono esercitare alcuna funzione propulsiva e le forze politiche non traggono alcun vantaggio dal sostenerli; i consumatori, individualmente, guadagnano poco da eventuali l. dei mercati (anche se per il loro complesso i benefici sono sostanziali) e pertanto non hanno incentivi sufficienti a impegnarsi politicamente a favore di una maggiore concorrenza. Per questi motivi le l. traggono origine per lo più da vincoli esterni, sorti soprattutto a livello internazionale. In Italia, una spinta fondamentale alla l. dei mercati è giunta dalle richieste europee relative, inizialmente, alle barriere poste dagli stati agli scambi di beni, ma che successivamente si è estesa ai servizi pubblici a rete e a molti servizi privati, innescando ampi processi di allargamento dell'area della concorrenza e del mercato. Alla fine degli anni Ottanta del 20° sec. le progressive difficoltà delle industrie pubbliche e a partecipazione statale e i disavanzi crescenti che caratterizzavano le loro gestioni hanno condotto alla privatizzazione di molte imprese. La cessione ai privati delle imprese di proprietà pubblica ha rappresentato l’occasione per una contemporanea apertura al mercato di molte attività e campi, per es. nel settore elettrico, nelle telecomunicazioni e anche nei servizi bancari. Infine, esigenze autonome di modernizzazione dell'economia nazionale hanno sollecitato il legislatore a rimuovere regolazioni ingiustificatamente restrittive, che frenavano la concorrenza in molti mercati, per esempio la distribuzione commerciale o i servizi professionali, non interessati da obblighi o iniziative comunitari. In alcuni settori, soprattutto nei servizi di pubblica utilità, caratterizzati da investimenti elevati e da una copertura dell'intera domanda nazionale da parte dell'ex monopolista legale, la l. dei mercati produce scarsi effetti se non è accompagnata da misure strutturali di separazione orizzontale e verticale, particolarmente efficaci se decise al momento della privatizzazione. Tramite la separazione orizzontale si crea immediatamente un’industria competitiva, per es. in Italia nella generazione di elettricità, dove in alternativa sarebbe stato possibile conseguire una struttura concorrenziale solo con decenni di attesa. Tramite la separazione verticale vengono isolati gli ambiti di monopolio naturale ed eliminati gli incentivi del monopolista verticalmente integrato a escludere i concorrenti dai mercati liberalizzati. Esempi di questo tipo di l. in Italia si sono avuti nel caso della rete elettrica, della rete ferroviaria, sino alle liberalizzazioni della rete del gas da parte del governo Monti (novembre 2011).
Diritto. – Termine con cui, spec. al plur., ci si riferisce in generale al diverso atteggiarsi dei poteri amministrativi per cui in molteplici settori economici la libertà di iniziativa privata non è più subordinata a opposti provvedimenti di assenso, ma nella sostituzione di provvedimenti autorizzatori espliciti-espressi con titoli abilitativi taciti consistenti nella sostanza nel decorso di un determinato periodo di tempo dalla presentazione di apposita istanza delle parti. Si conferisce risalto pertanto sia alla l. consistente nella denuncia, in luogo di autorizzazione, o, meglio dichiarazione di inizio di attività, per il cui effetto i privati che hanno interesse a esercitare determinate attività possono farlo in forza della mera presentazione di specifica denuncia informativa all’autorità competente; sia al silenzio assenso, il cui ambito di azione risulta amplificato dando alla semplificazione amministrativa non solo il valore dell’accelerazione dell’operato dell’amministrazione, abolendone il preventivo intervento, ma conferendo effettività al diritto di libertà di iniziativa economica privata, ricollocato nello spazio economico europeo, favorendo così anche l'effettiva concorrenza dei prestatori del servizio a vantaggio degli utenti. In buona sostanza con un intervento normativo che dovesse liberalizzare un certo settore, dovrebbero verificarsi vari episodi: da un lato il prodotto dovrebbe essere migliore a seguito del serrato confronto tra gli operatori e dall’altro il consumatore dovrebbe vedersi offerto un prodotto a un costo certamente più contenuto. La l. dovrebbe essere connotata anche dalle seguenti ulteriori caratteristiche: separazione soggettiva tra chi regola e chi gestisce i pubblici servizi, garantendo in ogni modo che il servizio abbia qualità adeguate; separazione tra gestione delle infrastrutture di rete e gestione dei servizi effettivi; passaggio dal sistema di riserva pubblica a quello che non prevede tale riserva, con conseguente mutamento degli atti che subordinano l’accesso al mercato delle imprese (dalla concessione all’autorizzazione); regolazione fondata sui principi di parità, obiettività e non discriminazione; orientamento delle tariffe ai costi reali, determinate da un soggetto all’uopo costituito; distinzione tra servizi di base da garantire a tutti e servizi a valore aggiunto; offerta al consumatore della tutela effettiva in ordine alla qualità e tempestività del servizio.