VILLIA ANNALE, LEGGE
. Plebiscito fatto approvare nel 180 a. C. dal tribuno della plebe L. Villio. Regolava l'accessione alle magistrature maggiori del popolo romano, prescrivendo che i candidati dovessero avere una determinata età (Livio, XL, 44,1: "quot annos nati quemque magistratum peterent caperentque"), pare 40 anni per la pretura, 43 per il consolato.
Di qui il nome di annalis lex e il cognome di Annalis portato in seguito dalla famiglia dei Villî. Questa legge inoltre disponeva che fra l'esercizio di due magistrature dovesse intercedere un biennio e, infine, che la pretura dovesse essere sostenuta prima del consolato (certus ordo magistratuum). La stessa materia fu regolata, pare nell'81, da una legge di Silla, la quale prescrisse che la questura dovesse essere il primo gradino dell'ordo magistratuum e richiedeva l'età di 30 anni per i questori. La gestione dell'edilità curule non era obbligatoria per l'ordo, ma doveva essere preceduta e seguita da un biennio vuoto di cariche. Per le cariche plebee era stata vietata nel 196 la continuazione con le magistrature patrizie; ma un intervallo di un anno era sufficiente. Tutte queste misure avevano lo scopo di frenare l'eccessiva ambizione degli aspiranti alle magistrature.
Bibl.: K. Nipperdey, Die leges annales der röm. Republik, in Abhandl. d. philol.-hist. Kl. d. sächs. Ges. d. Wiss., V, i (1865), p. i segg.; Th. Mommsen, Röm. Staatsrecht, I, 3ª ed., Lipsia 1887, p. 529; G. Rotondi, Leges publicae populi Romani, Milano 1912, p. 278; P. Fraccaro, I decem stipendia e le leges annales republicane, in Studi della Facoltà di giurispr. di Pavia per il XIV centenario delle Pandette, Pavia 1937, p. 475.