legge di stabilita
legge di stabilità In Italia è il principale strumento della manovra di finanza pubblica insieme alla legge di bilancio (➔). È stata introdotta nel sistema contabile con la l. 468/1978 con il nome di legge finanziaria. La nuova denominazione di l. di s. deriva dalla riforma della l. di contabilità 196/2009. Essa introduce variazioni alle entrate e alle spese delle pubbliche amministrazioni, coerentemente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica fissati nel documento di programmazione (➔ DEF). Tale l. è lo strumento contabile per superare il limite costituzionale di cui all’art. 81, 3° co., che vieta alla l. di bilancio di introdurre nuovi tributi o maggiori spese. Le variazioni introdotte con la l. di s. vengono immesse nella l. di bilancio con un ulteriore strumento: la nota di variazioni.
La l. di s. si compone di una parte normativa e di una tabellare. La prima, per quanto riguarda le variazioni alle entrate, può agire sui saldi di finanza pubblica sia in senso restrittivo sia in senso espansivo, mentre relativamente alla spesa può agire soltanto in senso restrittivo, producendo risparmi. Incrementi di spesa sono però consentiti mediante la parte tabellare della legge. Le tabelle da A a E, allegate alla l., contengono, infatti, modulazioni di stanziamenti di spesa, iscritti nel bilancio dello Stato, da cui possono conseguire variazioni in aumento degli stessi. Le caratteristiche delle l. di spesa finanziabili, rifinanziabili o rimodulabili tramite le citate tabelle, sono tipologicamente definite dalla stessa l. di contabilità.
Un altro contenuto tipico della l. di s. è lo stanziamento delle risorse occorrenti per i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego.
La l. può contenere, anche, le norme relative al cosiddetto patto di stabilità interno (➔), ovvero il coordinamento della finanza pubblica in un sistema multilivello, e le misure correttive delle l. di spesa che evidenziano, in fase di attuazione, scostamenti rispetto alla quantificazione ex ante dei relativi oneri.
Oltre ai citati limiti di contenuto (per superare i quali è stato introdotto, nella prassi e poi codificato dalla l. di contabilità, l’istituto dei ‘provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica’), la l. di s. soggiace anche a due vincoli quantitativi. In base al primo, l’effetto netto delle modifiche da essa introdotte deve realizzare un saldo coerente (uguale o inferiore) a quello indicato nel documento di programmazione. Inoltre, i maggiori oneri correnti da essa recati devono trovare copertura in risparmi di spesa o aumenti di entrata di natura corrente, ovvero utilizzando il miglioramento del risparmio pubblico rispetto alle previsioni a legislazione vigente. Tale ultima modalità di copertura è possibile solo per finanziare riduzioni di entrata e purché risulti assicurato un valore positivo dello stesso risparmio pubblico.