ISTRUZIONE (XIX, p. 690)
Procedura civile. - Quantunque questa espressione abbia un preciso significato tecnico soprattutto nel processo penale, essa non è estranea alla terminologia del processo civile, nel quale la stessa legge parla di "istruzione della causa" come di una fase del procedimento di cognizione (per es., art. 162 cod. proc. civ.).
Dato il significato ampio della parola, che anche nella pratica amministrativa serve per designare quel periodo di indagini che precede la emanazione di un provvedimento, qualche processualista estende questa denominazione anche a una fase del processo esecutivo (cfr. F. Carnelutti, Processo di esecuzione, II, n. 224); ma tale estensione, puramente dottrinaria, non è comune: e generalmente quando nel processo civile si parla di istruzione (o istruttoria), e altresì di mezzi, poteri, provvedimenti istruttorî, si intende fare riferimento, in ossequio al linguaggio della legge, al solo processo di cognizione, per indicare quella fase, intermedia fra la domanda e la decisione, nella quale, in forma diversa secondo i varî tipi di procedimento, si effettua la raccolta di tutti quegli elementi defensionali e probatorî ("materiale di cognizione") che nella successiva fase decisoria il giudice conosce per delimitare il thema decidendum e pronunciare su esso la sentenza.
Parrebbe logicamente che nello svolgimento del processo la fase istruttoria dovesse sempre precedere la fase decisoria: in realtà la posizione della istruzione nel corso del processo varia secondo i varî sistemi processuali, e può anche frantumarsi in più momenti disseminati nel corso di un unico procedimento, e alternati con momenti decisorî intermedî. L'istruzione nel processo civile comprende, prima di tutto, le attività con le quali le parti portano a cognizione del giudice, e reciprocamente si comunicano, le loro richieste, e le ragioni di fatto e di diritto su cui queste si appoggiano: in tal senso si denomina istruzione quello scambio preparatorio di comparse scritte, che nel processo formale i procuratori facevano per il tramite della cancelleria in termini quindecinali successivi (art. 165 cod. proc. civ.) e che oggi, dopo la riforma del procedimento sommario del 31 marzo 1901, fanno tra loro in udienza. In questo senso si deve intendere la frase ripetuta dai pratici, che, nel processo sommario oggi vigente, la istruttoria si fa in udienza, o anche che si va in udienza a istruttoria aperta.
Ma l'istruzione, oltre questo scambio preparatorio di scritture che necessariamente precede la decisione, comprende anche le vere e proprie attività probatorie, cioè lo svolgimento di queì procedimenti incidentali che servono alla raccolta delle prove orali (v. prova, XXVIII, p. 390). Intesa in questo secondo senso, può aversi una istruzione susseguente a una decisione: in quanto, potendo le parti sottoporre cumulativamente al giudice conclusioni definitive e richieste di mezzi istruttorî, può avvenire che le prove siano ammesse con sentenza, e che siano eseguite perciò quando già nel processo ha avuto luogo una fase decisoria, terminata con una decisione interlocutoria, dalla quale appunto ha preso inizio la susseguente fase istruttoria.
Si ricordi infine che la funzione dell'istruzione nel processo civile non deve essere considerata come analoga e parallela a quella che l'istruzione, intesa in senso stretto, ha nel processo penale: nel quale si dà la denominazione di istruzione o istruttoria (in senso stretto e specifico) a quella fase preliminare, cronologicamente e funzionalmente distinta dal dibattimento, in cui un apposito organo (giudice istruttore o sezione istruttoria) raccoglie e registra in verbali scritti i materiali di cognizione, al solo scopo preparatorio di decidere, con una valutazione delibativa di verosimiglianza, se vi siano sufficienti prove per rinviare l'imputato a giudizio (articolo 374 cod. proc. pen.): con che la raccolta del materiale di cognizione non è esaurita, perché, in caso di rinvio a giudizio, le prove si integrano e si rinnovano nella istruttoria orale, che si svolge nel dibattimento dinnanzi all'organo giudicante. Nel processo civile questa fase di cognizione preliminare delibativa non esiste (qualcosa di simile si potrebbe vedere caso mai nell'art. 1532 cod. civ.): l'istruzione, nel giudizio civile, serve a raccogliere il materiale per decidere immediatamente la causa, non già, come nel processo penale, per decidere preliminarmente se la causa debba essere portata alla cognizione dell'organo giudicante.
Per la ripartizione di poteri e di funzioni tra giudice e parti nella fase istruttoria, v. processo, XXVIII, p. 274; prova, XXVIII, p. 390; per la possibilità di continuare o riaprire l'istruttoria nelle fasi di impugnazione, v. appello, III, p. 729; cassazione, IX, p. 328; revocazione, XXIX, p. 183.