L'invenzione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà: chiunque trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento. Il sindaco rende nota la consegna per mezzo della pubblicazione nell'albo pretorio del comune, e, trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo (se le circostanze ne hanno richiesto la vendita) appartiene a chi l'ha trovata (artt. 927-929 c.c.).