intermediazione
Attività svolta dalle banche e da altri soggetti operanti nel settore finanziario. Si configura nella raccolta di risorse finanziarie e nella concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Alle banche è riconosciuta la facoltà di raccogliere risparmio presso il pubblico, senza limiti, anche attraverso la raccolta a vista. Per gli altri soggetti attivi nel settore finanziario, tale facoltà è sottoposta a stringenti limiti, ed è comunque preclusa la raccolta di fondi a vista. Tra i soggetti che svolgono attività di i. sono da annoverare: gli intermediari finanziari, i quali praticano l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti (società finanziarie di leasing, di factoring e di credito al consumo); i confidi, sia con riferimento all’attività di prestazione di garanzie, sia, laddove possibile, per l’attività di finanziamento; i soggetti che svolgono attività di microcredito. L’i. finanziaria è un’attività riservata che può essere svolta solo da soggetti autorizzati, iscritti in appositi albi tenuti dalla Banca d’Italia (banche e intermediari finanziari) o in elenchi previsti dal Testo Unico Bancario (➔ TUB). L’i. finanziaria è favorita anche dall’attività di altri soggetti, quali agenti finanziari e mediatori creditizi, il cui ruolo è quello di rendere più agevole l’incontro tra la domanda di finanziamenti, proveniente dal sistema economico, e l’offerta del sistema bancario e finanziario.