Nell’antica Roma, il nato libero: se si tratta di procreato ex iustis nuptiis, è i. il figlio di padre libero al momento del concepimento; se di figlio vulgo conceptus, nel diritto romano classico è i. il figlio di madre libera al momento del parto. Un’innovazione tarda considerò i. il nascituro, se in un qualsiasi momento o del parto o del concepimento o intermedio tra concepimento e parto, la madre fosse stata libera. L’ingenuitas si perdeva a causa d’una condanna a una pena capitale o in metallum, o a causa di prigionia di guerra (in questo caso la si riacquistava in virtù del diritto di postliminium, il rientrare in patria con i requisiti del cittadino).