infortunio
Evento accidentale con effetto lesivo e talvolta letale. Le cause possono essere fisiche (traumi, sforzi, caldo e freddo, energia barica, energie radianti, energia elettrica), chimiche (caustici, sostanze tossiche), oppure biochimiche ( tossine biologiche o sostanze allergizzanti).
L’i. sul lavoro è qualificato dalla causa violenta, dall’occasione di lavoro e dalla morte o inabilità del soggetto che lo ha subito. La rapidità della causa distingue l’i. dalla malattia professionale. Secondo i dati dell’OMS e dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), sono 268 milioni ogni anno gli i. non mortali sul lavoro. In Italia, secondo i dati INAIL, nel 2004 si è verificato quasi un milione di i. sui luoghi di lavoro, 1.400 dei quali mortali.
La prevenzione degli i. rappresenta una priorità sociale; in partic. la legge 626/1994 ha fatto proprie le più rilevanti direttive della Comunità Europea sul tema. Con l’entrata in vigore della legge 626/1994, si afferma il principio dell’inderogabilità dei doveri di prevenzione nei luoghi di lavoro, e dell’effettiva partecipazione delle parti sociali, datori di lavoro e lavoratori, alla solidale costruzione di un ambiente di lavoro salubre e sicuro. Si tratta di un modello di prevenzione di tipo partecipato sui temi della salute e della sicurezza del lavoro, con un coinvolgimento consapevole dei lavoratori e dei loro rappresentanti, privilegiando l’informazione, la formazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori alla sicurezza aziendale. Più recentemente il d.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ha puntualizzato e aggiornato per le diverse categorie di lavoratori i parametri di sicurezza e le sanzioni degli inadempienti. Tra gli i. rientrano non solo quelli connessi all’esecuzione del lavoro, ma, secondo il d.lgs. 23 febbr. 2000, n. 38 anche quelli occorsi nel recarsi o nel tornare dal luogo di lavoro (i. in itinere). L’assicurazione per gli i. sul lavoro è obbligatoria per qualsiasi lavoratore e copre anche il danno biologico, definito come la lesione alla integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale. Le funzioni di ispezione e controllo, che in passato erano svolte dall’Ispettorato del lavoro, sono affidate a presidi e servizi istituiti nell’ambito delle aziende sanitarie locali.