L’inabilitazione è una misura di protezione posta a favore di un maggiore di età e di un minore non emancipato nell’ultimo anno della sua minore età che, a causa di a) infermità di mente non tanto grave da far luogo all’interdizione giudiziale; b) prodigalità; c) abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongano sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici (art. 415 c.c.). Possono anche essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente (a meno che non siano del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi, nel qual caso si farà luogo ad interdizione giudiziale). In questo caso i soggetti elencati dall’art. 417 c.c. (l’interessato stesso, il coniuge e così via) possono promuovere l’istanza di inabilitazione. La sentenza che pronuncia l’inabilitazione limita la capacità di agire del soggetto nei cui confronti è emessa: l’inabilitato potrà compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione dovrà essere assistito da un curatore (v. Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione). Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore sono annullabili, ma nella sentenza che pronuncia l’inabilitazione o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore (art. 427 c.c.). L’inabilitato può continuare l’esercizio di un’impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare. Quando cessa la causa dell’inabilitazione, questa può essere revocata (art. 429 c.c.); in caso di interdizione, l’autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, non crede che l’infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l’interdizione e dichiarare inabilitato l’infermo medesimo.
Nella teologia cattolica, inabilitazione di Dio nell’uomo è la speciale presenza di Dio nell’anima in stato di grazia: è un concetto di origine paolina.
Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
Annullabilità e annullamento. Diritto civile
Incapacità legale e incapacità naturale