immunita
Nel Medioevo indica il privilegio concesso da un sovrano, specialmente l’imperatore, a un soggetto, spesso un vescovo o un abate, che, grazie a ciò, nel proprio territorio è esentato dal rendere conto ai funzionari regi relativamente ad alcuni diritti pubblici di loro spettanza, come l’imposizione fiscale o l’esercizio della giurisdizione. L’i. fu per chi la ottenne un’importante base per la costruzione di una signoria locale.
Garanzia concessa, in deroga al diritto comune, ai membri del parlamento e dirette a tutelare, nell’interesse superiore dello Stato, l’indipendenza e l’autonomia delle due camere.