Immigrazione e diritto al risarcimento del danno
La disciplina del risarcimento del danno allo straniero per violazione dei diritti fondamentali dell’uomo non ha conosciuto novità legislative, ma importanti interventi giurisprudenziali, secondo i quali la condizione di reciprocità, sancita dall’art. 16 delle Preleggi, non si applica quando vengano violati diritti inviolabili dell’uomo, quali la vita e l’integrità fisica. La giurisprudenza riconosce al cittadino straniero leso non solo la generale azione da responsabilità aquiliana nei confronti dell’autore del fatto illecito, ma anche l’azione da responsabilità solidale nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo, quella diretta nei confronti della compagnia assicurativa, nonché quella verso il Fondo di Garanzia per le vittime della strada. Permangono sullo sfondo gravi problemi relativi alla quantificazione del danno e in particolare alla necessità o meno di tener conto, in sede di liquidazione, del potere di acquisto della moneta del Paese di origine dello straniero.
La tematica del risarcimento del danno allo straniero per violazione di diritti fondamentali dell’uomo non si è caratterizzata negli ultimi anni per gli interventi legislativi, ma per le numerose sentenze di merito e di legittimità che hanno cercato di sciogliere i complessi nodi che caratterizzano questa delicata materia. Se, sotto il profilo squisitamente teorico, è difficile non riconoscere a chiunque, in quanto uomo e a prescindere dallo status di cittadino, i diritti fondamentali dell’uomo, quali la vita e la salute, non è altrettanto semplice, nella pratica, ricondurre una determinata posizione nell’alveo dei diritti inviolabili. Il diritto al risarcimento del danno, in quanto tale, infatti, non è altro che un diritto di credito, prescrittibile e non sussumibile, di per sé, tra i diritti inviolabili dell’uomo. Ecco allora che sembrerebbe doveroso ricondurre lo stesso tra i diritti civili dell’art. 16 delle Preleggi, secondo il quale «lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuibili al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali»1. È evidente che in tal modo, però, si riconoscerebbe allo straniero una tutela soltanto formale del diritto leso, essendo il risarcimento del danno, in queste ipotesi, nient’altro che la tutela minima che gli si possa riconoscere.
L’analisi costituzionalmente orientata della materia, con uno sguardo attento anche a fonti extranazionali, quali, in primis, la Convenzione europea dei diritti fondamentali dell’uomo, ha finalmente permesso alla giurisprudenza di affermare che la condizione di reciprocità sancita dall’art. 16 delle Preleggi non si applica quando vengano violati diritti inviolabili dell’uomo, quali la vita, l’integrità fisica e il rapporto parentale. Conseguentemente, allorché il cittadino straniero o un suo parente chieda, dinanzi all’autorità italiana, il risarcimento del danno da lesione di diritti fondamentali dell’uomo, la condizione di reciprocità non è operante, non essendo ammissibili discriminazioni nei confronti dello straniero. La giurisprudenza, inoltre, riconosce al cittadino straniero leso, sempre a prescindere dalla condizione di reciprocità, non solo la generale azione da responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. nei confronti dell’autore del fatto illecito, ma anche l’azione da responsabilità solidale nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo prevista dall’art. 2054 c.c., quella diretta nei confronti della compagnia assicurativa, nonché quella verso il Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
Permangono sullo sfondo gravi problemi – tuttora irrisolti e fonte di contrasto in giurisprudenza – relativi alla quantificazione del danno e in particolare alla necessità o meno di tener conto, in sede di liquidazione, del potere di acquisto della moneta del Paese di origine dello straniero.
Giova esaminare brevemente l’attuale portata applicativa del principio di reciprocità2 ex art. 16 delle Preleggi, nonché le argomentazioni giuridiche con le quali la giurisprudenza è giunta a riconoscere allo straniero – a qualsiasi straniero in quanto uomo (quindi sia allo straniero regolarmente soggiornante che a quello cosiddetto irregolare che a quello residente all’estero) – la possibilità di ottenere il risarcimento del danno subito in caso di violazione di diritti fondamentali dell’uomo quali la vita, l’integrità fisica e il rapporto parentale, a prescindere dalla verifica della condizione di reciprocità.
2.1 L’ambito applicativo
Premesso che il principio di reciprocità, nonostante alcuni autori lo neghino, sia da ritenere tuttora vigente (d’altronde il legislatore, in più occasioni, ha ritenuto di non eliminare il principio posto dal richiamato articolo 16 delle Preleggi), ancorché in ambiti sempre più ridotti a causa dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni, occorre però capire con chiarezza a quali soggetti e a quali fattispecie lo stesso possa ancora applicarsi, soprattutto tenendo conto che nella prassi quotidiana le ipotesi in cui la tematica ha assunto maggior rilievo riguardano proprio i casi di risarcimento del danno patito dallo straniero3.
Oggi l’ambito applicativo della condizione di reciprocità, anche con particolare riferimento alla tematica qui affrontata, risulta fortemente ridotto dall’art. 2, d.lgs. 25.7.1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)4. Secondo il comma 2 della disposizione, infatti, allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali o lo stesso Testo Unico dispongano diversamente. Per quanto attiene, invece, ai diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, il primo comma stabilisce che gli stessi siano attribuiti «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato».
Emerge subito come, per effetto di questa disposizione, la verifica della sussistenza della condizione di reciprocità, da regola che era, diviene eccezione. In particolare allo straniero regolarmente soggiornante sono riconosciuti espressamente sia i diritti civili che quelli fondamentali al pari del cittadino italiano, così determinando definitivamente l’inapplicabilità del principio di reciprocità.
Al soggetto comunque presente alla frontiera o nel territorio italiano, senza distinzione tra cittadino e straniero e soprattutto tra straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e straniero cd. “illegale”, sono invece riconosciuti solo i diritti fondamentali e inviolabili della persona umana. Occorre notare che si tratta sicuramente di una norma di assoluta importanza che però, da un lato, non fa altro che riprendere il dettato della Corte costituzionale5, la quale, nell’interpretazione dell’art. 16 delle Preleggi, aveva già riconosciuto i diritti inviolabili allo straniero a prescindere dalla reciprocità, dall’altro si caratterizza per una portata applicativa limitata rispetto alle enunciazioni della Suprema Corte.
L’art. 2, d.lgs. n. 286/1998, infatti, sotto il profilo temporale è applicabile solo alle fattispecie successive alla sua entrata in vigore e, per di più, si riferisce unicamente agli stranieri presenti alla frontiera e nello Stato, con esclusione di tutti gli altri. Questa constatazione riverbera tutta la sua rilevanza proprio nelle controversie in tema di risarcimento del danno, spesso coinvolgenti stranieri residenti all’estero, quali, ad esempio, i familiari di stranieri soggiornanti in Italia, nelle quali però, nonostante la clausola di salvaguardia dei diritti fondamentali, si rilevano comunque numerose problematicità.
Da questa breve analisi, in conclusione, è possibile affermare come, a seguito dell’entrata in vigore del T.U. dell’immigrazione, nonché delle pronunce della Corte costituzionale in materia, i diritti inviolabili dell’uomo sono riconosciuti a chiunque, in quanto uomo, mentre i diritti civili sono attribuiti, a condizione di reciprocità, agli stranieri irregolari o residenti all’estero, e al pari del cittadino italiano, allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio, salvo sia stabilito diversamente.
2.2 Il risarcimento del danno: qualche premessa
Se dall’analisi appena effettuata emerge un quadro tutto sommato chiaro e lineare, le numerose controversie in tema di reciprocità e risarcimento dei danni subiti in incidenti stradali nei quali la vittima o coloro che agiscono ai fini del risarcimento sono stranieri, rischiano, al contrario, di dissipare ogni certezza.
La limpidezza del ragionamento si scontra, infatti, con la difficoltà nella pratica di individuare l’esistenza di un diritto fondamentale a causa degli incerti confini di tale categoria di diritti. Difficoltà che ha determinato, purtroppo, negli anni passati, gravi casi in cui i giudici hanno ritenuto di non trovarsi di fronte a diritti costituzionalmente protetti, nonostante fosse facilmente sostenibile il contrario.
Quando la vicenda coinvolge esclusivamente stranieri regolarmente soggiornanti è evidente come la fattispecie non presenti particolari difficoltà, poiché a costoro sono riconosciuti sia i diritti civili spettanti ai cittadini italiani che i diritti inviolabili dell’uomo per espressa previsione legislativa (art. 2, co. 1 e 2, t.u. imm.).
Le difficoltà sorgono, invece, quando sono coinvolti extracomunitari cd. “irregolari” soggiornanti nel territorio o stranieri non presenti in Italia, ossia persone prive dello status privilegiato di stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro Paese e quindi non tutelate dal comma 2, art. 2, t.u. imm.
Con riferimento alle ipotesi coinvolgenti questi soggetti, infatti, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, sebbene ad entrambi siano riconosciuti (dal legislatore nel primo caso, dalla Corte costituzionale nel secondo) i diritti inviolabili dell’uomo, sono sorte non poche incertezze nella individuazione in concreto delle situazioni giuridiche soggettive da ricondurre ad un diritto fondamentale e dunque da sottrarre alla condizione di reciprocità.
2.3 Il risarcimento del danno quale tutela minimale
Come anticipato, è nelle fattispecie di richiesta di risarcimento del danno per lesione dei diritti inviolabili dell’uomo proposta dallo straniero irregolare o dallo straniero residente all’estero (come nell’ipotesi delle cosiddette vittime secondarie del danno alla persona, costituite frequentemente o da parenti dello straniero vittima dell’illecito che risiedono all’estero o da parenti soggiornanti di fatto in Italia, ma non in regola con le norme sull’immigrazione) che le problematicità della materia vengono in rilievo. Dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sulla possibilità di considerare alla stregua di un diritto fondamentale dell’uomo il diritto al risarcimento del danno per la violazione di un diritto fondamentale. La qualificazione dello stesso, infatti, in termini di diritto civile, è stata sollevata spesso dalle compagnie assicurative per opporsi alla domanda di risarcimento del danno avanzata dallo straniero, denunciando proprio la carenza della condizione di reciprocità ex art. 16 delle Preleggi. Per anni la giurisprudenza, proprio in riferimento ai danni causati da sinistri stradali, ha affermato che il diritto al risarcimento del danno, in quanto tale, non poteva essere ricondotto tra i diritti fondamentali della persona, risultando conseguentemente necessaria la verifica del rispetto della condizione di reciprocità. Solo recentemente, invece, prima in seno alla giurisprudenza di merito6 e poi anche in quella di legittimità7, si è giunti a riconoscere che, nonostante il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto fondamentale, in sé e per sé considerato, sia un comune diritto patrimoniale, soggetto a prescrizione e non sussumibile nel novero dei diritti inviolabili dell’uomo, il suo sorgere è comunque essenziale all’esistenza effettiva del diritto di cui costituisce forma di tutela minimale. Negare la tutela risarcitoria, «sanzione esecutiva del precetto primario, la minima delle sanzioni che l’ordinamento appresta per la tutela di un interesse», equivarrebbe, infatti, a disconoscere nella pratica il diritto inviolabile ogni volta che lo stesso sia stato leso.
Il danno, patrimoniale e non, per violazione di diritti fondamentali della persona, quali il diritto al rapporto parentale e il diritto alla salute, è quindi sempre risarcibile allo straniero, indipendentemente da qualsiasi verifica della condizione di reciprocità.
2.4 Gli strumenti risarcitori a tutela dello straniero
La giurisprudenza, affermata l’irrilevanza della condizione di reciprocità in caso di violazione di diritti inviolabili dell’uomo, ha affrontato la questione dell’allocazione del costo del danno provocato dall’illecito, con particolare riferimento all’individuazione delle azioni esperibili dallo straniero leso. Ancora una volta dopo anni di contrasto, la Corte di cassazione ha stabilito che è necessario permettere allo straniero di avvalersi di tutti gli strumenti risarcitori riconosciuti al cittadino, nonostante gli stessi siano rivolti verso un soggetto diverso rispetto al danneggiante. Allo straniero va quindi riconosciuta la possibilità di agire non solo nei confronti del soggetto danneggiante, autore del fatto illecito, attraverso la generica azione da responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ma anche nei confronti di quei soggetti considerati dal codice civile responsabili per fatto altrui, quali, il proprietario del veicolo, attraverso l’azione da responsabilità solidale nei confronti del proprietario e del conducente il veicolo prevista dall’art. 2054 c.c., nonché nei confronti della compagnia assicurativa, attraverso l’azione diretta nei confronti di quest’ultima.
D’altronde non ammettere l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, oltre a comportare un trattamento limitativo della tutela effettiva del diritto da parte dello straniero, espone a mancata copertura assicurativa lo stesso danneggiante che, al contrario, ha stipulato un contratto perché l’assicurazione risarcisca direttamente i danni provocati con l’autovettura.
La giurisprudenza, infine, ha ammesso altresì lo straniero, al pari del cittadino, alla fruizione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, disciplinato dalla l. 24.12.1969, n. 990, ogniqualvolta la lesione del diritto inviolabile sia stata provocata dalla circolazione di veicoli o natanti non identificati, sprovvisti di copertura assicurativa o che risultino assicurati presso imprese cadute in dissesto finanziario. Il risarcimento dei danni, conseguenti alla lesione dei beni della vita, della salute e dell’integrità fisica, compresa l’ipotesi di sua richiesta attraverso il “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, quindi, spetta a chiunque, in quanto uomo e a prescindere dalle eventuali limitazioni esistenti nel suo Paese8.
Anche il 2014 si è caratterizzano per la mancata risoluzione del problema relativo al quantum del risarcimento spettante allo straniero in caso di violazione dei diritti fondamentali dell’uomo. In particolare è ancora controverso in giurisprudenza se occorra oppure no, in sede di liquidazione equitativa del danno, tenere conto delle condizioni socio;economiche dello Stato di effettiva residenza dello straniero e conseguentemente adeguare il risarcimento del danno al valore della moneta del Paese di origine dello straniero9. Secondo una prima ricostruzione, avallata anche quest’anno dalla giurisprudenza di merito10, è necessario tener conto del potere di acquisto della moneta del Paese nel quale lo straniero effettivamente vive poiché spesso, in tali ipotesi, lo stesso, a parità di valore nominale, risulta nettamente supe;riore a quello valevole in Italia.
Il quantum del risarcimento, quindi, non può non essere valutato se non in relazione alla sua capacità di trasformarsi in valore d’uso. Opinando diversamente, infatti, si determinerebbe un ingiustificato arricchimento di coloro che, vivendo in Paesi a economia depressa, si troverebbero a usufruire di una somma di denaro che ha un valore maggiore rispetto a quello del luogo ove è avvenuta la valutazione. In caso, ad esempio, di un risarcimento del danno per decesso di un parente di un cittadino residente in Bulgaria, morto in Italia a seguito di un incidente stradale, sarà quindi necessario decurtare l’importo spettante a titolo di risarcimento del danno, proprio tenendo conto del potere di acquisto della moneta bulgara rispetto all’euro. Secondo una diversa ricostruzione11, invece, il luogo in cui vive il danneggiato deve considerarsi un dato del tutto estraneo alla quantificazione del danno e quindi irrilevante sul piano della personalizzazione dello stesso, sia perché, se realmente si volesse cercare di “personalizzare” sotto questo profilo il risarcimento del danno, sarebbe doveroso un esame del contesto assai più ampio e approfondito di quello riferito al solo potere d’acquisto della moneta, sia perché, in realtà, non è assolutamente possibile, in concreto, individuare il luogo in cui il danneggiato andrà a vivere una volta ottenuto il risarcimento, il quale ben potrà essere diverso dal precedente. Tale indirizzo sottolinea, infine, come ancorare la quantificazione di tale danno a considerazioni diverse rispetto alla sofferenza patita dalla persona in quanto tale, oltre ad essere manifestamente discriminatorio e in antitesi con i principi della Costituzione italiana, si presta a possibili abusi, quali trasferimenti fittizi della residenza.
È auspicabile, di fronte ad una problematica così delicata, tenendo conto del sempre crescente numero di stranieri presenti in Italia, nonché dei differenti parametri di liquidazione riscontrabili sullo stesso territorio nazionale, non solo un intervento chiarificatore della Suprema Corte, ma altresì una soluzione ad opera del legislatore, attraverso la predisposizione di criteri di liquidazione valevoli per chiunque.
1 Per un’analisi della disposizione cfr. Morozzo della Rocca, P., in Perlingieri, P., a cura di, Codice annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Torino, 1991, sub art. 16 Prel.
2 Sul principio di reciprocità, cfr. Calò, E., Il principio di reciprocità, Milano, 1994; Cianci, A., Soggetto straniero e attività negoziale. Il principio di reciprocità e la sua dimensione attuale nel diritto privato, Milano, 2007.
3 Sulla nozione di straniero vedi Morozzo della Rocca, P., voce Immigrato, in Digesto disc. priv., sez. civ., VI, Torino, 2011.
4 Per un’analisi aggiornata del diritto dell’immigrazione cfr. Morozzo della Rocca, P., a cura di, Manuale breve di diritto dell’immigrazione, Santarcangelo di Romagna, 2013.
5 C. cost., 23.3.1968, n. 11.
6 Ex multis, Trib. Trieste, 28.5.2009, in Nuova giur. civ. comm., 2009, 1144 ss.; Trib. Catania, 13.6.2005, n. 1807, in Dir. imm. citt., 2006, 111; contra, Trib. Padova, 5.7.2000, in Nuova giur. civ. comm., 660 ss.
7 Cfr. Cass., 28.8.2013, n. 19788; Cass., 4.4.2013, n. 8212; Cass., 9.5.2012, n. 7049; Cass., 11.1.2011, n. 450; Cass., 24.2.2010, n. 4484; Cass., 7.5.2009, n. 10504; Cass., 14.1.2009, n. 5471.
8 Cass., 2.2.2012, n. 1493.
9 In argomento Comandè, G., La legge è uguale per tutti: il risarcimento tra “gabbie risarcitorie” e reciprocità, in Danno e resp., 2009, 1135 ss.
10 Trib. Nola, 7.1.2014, inedita. Trib. Torino, 20.7.2010, n. 4932, in www.immigrazione.it. Nello stesso senso Cass., 14.2.2000, n. 1637.
11 Cfr. Trib. Milano, 18.12.2008, n. 12099, in Guida dir., 2009, 9, 19; Trib. Roma, 27.10.2010, in Nuova giur. civ. comm., 2011, 404 ss. Con particolare riferimento al risarcimento del danno morale Cass., 28.8.2013, n. 19788.